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OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS
L’oggetto e l’àmbito di applicazione del provvedimento europeo riguardano
vari settori, segnatamente quelli concernenti:
a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le
fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti,
comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli
interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali
e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
b)l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modifi-
cati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
c)i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione,
della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le
norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli inte-
ressi e l’informazione dei consumatori;
d)le prescrizioni in materia di salute animale;
e)la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e
per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
g)le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
h)le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosa-
nitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’ap-
plicazione di pesticidi;
i) la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
j) l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indi-
cazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
A differenza di quanto previsto nel precedente impianto normativo sui
controlli (ossia nell’abrogato Reg. CE n. 882/2004), la verifica delle conformità
non è limitata ad alimenti e mangimi, ma si estende ad «animali» e «merci», indi-
pendentemente dalla loro destinazione alimentare (ad es. agli animali da com-
pagnia o a quelli esotici, ai prodotti agricoli non alimentari quali, tra l’altro, i
fiori, il tabacco, e a materiali e oggetti destinati al contatto con i cibi). Siamo di
fonte a un portato normativo di evidente vastità, che investe a tutto tondo l’in-
tero sistema agroalimentare e che dispiega i suoi effetti su soggetti e oggetti di
natura diversa, implicati a vario titolo nelle relazioni di filiera.
A livello generale, invece, sembra chiaro che con il Reg. UE 2017/625
sia stata prospettata una nuova visione della vigilanza ufficiale estesa a più
oggetti e attività di filiera, non limitata ai soli interventi sanzionatori, ma aperta
alla predisposizione di azioni e misure tese al ripristino delle situazioni di
legalità.
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