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OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS




                    L’oggetto e l’àmbito di applicazione del provvedimento europeo riguardano
               vari settori, segnatamente quelli concernenti:
                    a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le
               fasi  della  produzione,  della  trasformazione  e  della  distribuzione  di  alimenti,
               comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli
               interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali
               e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
                    b)l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modifi-
               cati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
                    c)i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione,
               della  trasformazione,  della  distribuzione  e  dell’uso  di  mangimi,  comprese  le
               norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli inte-
               ressi e l’informazione dei consumatori;
                    d)le prescrizioni in materia di salute animale;
                    e)la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e
               per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
                    f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
                    g)le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
                    h)le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosa-
               nitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’ap-
               plicazione di pesticidi;
                    i) la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
                    j) l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indi-
               cazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
                    A differenza di quanto previsto nel precedente impianto normativo sui
               controlli (ossia nell’abrogato Reg. CE n. 882/2004), la verifica delle conformità
               non è limitata ad alimenti e mangimi, ma si estende ad «animali» e «merci», indi-
               pendentemente dalla loro destinazione alimentare (ad es. agli animali da com-
               pagnia o a quelli esotici, ai prodotti agricoli non alimentari quali, tra l’altro, i
               fiori, il tabacco, e a materiali e oggetti destinati al contatto con i cibi). Siamo di
               fonte a un portato normativo di evidente vastità, che investe a tutto tondo l’in-
               tero sistema agroalimentare e che dispiega i suoi effetti su soggetti e oggetti di
               natura diversa, implicati a vario titolo nelle relazioni di filiera.
                    A livello generale, invece, sembra chiaro che con il Reg. UE 2017/625
               sia stata prospettata una nuova visione della vigilanza ufficiale estesa a più
               oggetti e attività di filiera, non limitata ai soli interventi sanzionatori, ma aperta
               alla  predisposizione  di  azioni  e  misure  tese  al  ripristino  delle  situazioni  di
               legalità.


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