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AGRO ECO AMBIENTE
Le autorità competenti dovranno intervenire tempestivamente nei casi di
sospette o acclarate non conformità e in modo proporzionato rispetto al caso
di specie. Ad esse, come detto, è consegnato uno strumentario operativo di par-
ticolare spessore, nel quale spicca la possibilità di ispezionare attrezzature,
mezzi di trasporto, locali e altri luoghi e loro adiacenze; ed ancora, di compiere
accertamenti su animali e merci, compresi semilavorati, materie prime, ingre-
dienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la
produzione di merci o per l’alimentazione o l’accudimento degli animali, nonché
su prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione. Le verifiche potranno
generalmente riguardare aspetti di corrispondenza alla disciplina commerciale e
a quella igienico-sanitaria, e segnatamente l’accertamento delle condizioni di
locali, strutture, impianti, mezzi di trasporto, materiali d’imballaggio. A ciò si
aggiunga la valutazione delle buone prassi agricole, e, ovviamente, l’idoneità delle
procedure di HACCP (Regg. nn. 852, 853/2004 e Reg. UE 2021/382) e rintrac-
ciabilità (artt. 3 e 18 del Reg. CE n. 178/2002). In forza dell’art. 11 del Reg. UE
2017/625, le autorità competenti dovranno effettuare i controlli ufficiali «con
un livello elevato di trasparenza» e, almeno una volta l’anno, saranno tenute a
mettere a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le infor-
mazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento dei controlli
ufficiali. In pratica, dovrà essere garantita la regolare e tempestiva pubblicazione
di informazioni concernenti:
a)il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali;
b)il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;
c)il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato
le misure di cui all’articolo 138;
d)il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui
all’articolo 139.
Le autorità competenti, inoltre, potranno pubblicare o rendere altrimenti dispo-
nibili al pubblico informazioni sul «rating» dei singoli operatori, calcolato in base ai
risultati di uno o più controlli, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici;
b)esistono procedure atte a garantire l’equità, la coerenza e la trasparenza
del processo di attribuzione del rating.
La nozione di «rating» è contenuta nell’art. 3, pag. 31, del Reg. UE 2017/625,
e attiene a una procedura di evidente originalità nel panorama dei controlli ufficiali,
consistendo in una «classificazione degli operatori» che viene determinata in
base a criteri oggettivi, trasparenti e pubblici, ed elaborata a seguito delle attività
di vigilanza (art. 12).
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