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AGRO ECO AMBIENTE




                  Le autorità competenti dovranno intervenire tempestivamente nei casi di
             sospette o acclarate non conformità e in modo proporzionato rispetto al caso
             di specie. Ad esse, come detto, è consegnato uno strumentario operativo di par-
             ticolare  spessore,  nel  quale  spicca  la  possibilità  di  ispezionare  attrezzature,
             mezzi di trasporto, locali e altri luoghi e loro adiacenze; ed ancora, di compiere
             accertamenti su animali e merci, compresi semilavorati, materie prime, ingre-
             dienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la
             produzione di merci o per l’alimentazione o l’accudimento degli animali, nonché
             su prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione. Le verifiche potranno
             generalmente riguardare aspetti di corrispondenza alla disciplina commerciale e
             a  quella  igienico-sanitaria,  e  segnatamente  l’accertamento  delle  condizioni  di
             locali,  strutture,  impianti,  mezzi  di  trasporto,  materiali  d’imballaggio.  A  ciò  si
             aggiunga la valutazione delle buone prassi agricole, e, ovviamente, l’idoneità delle
             procedure di HACCP (Regg. nn. 852, 853/2004 e Reg. UE 2021/382) e rintrac-
             ciabilità (artt. 3 e 18 del Reg. CE n. 178/2002).  In forza dell’art. 11 del Reg. UE
             2017/625, le autorità competenti dovranno effettuare i controlli ufficiali «con
             un livello elevato di trasparenza» e, almeno una volta l’anno, saranno tenute a
             mettere a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le infor-
             mazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento dei controlli
             ufficiali. In pratica, dovrà essere garantita la regolare e tempestiva pubblicazione
             di informazioni concernenti:
                  a)il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali;
                  b)il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;
                  c)il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato
             le misure di cui all’articolo 138;
                  d)il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui
             all’articolo 139.
                  Le autorità competenti, inoltre, potranno pubblicare o rendere altrimenti dispo-
             nibili al pubblico informazioni sul «rating» dei singoli operatori, calcolato in base ai
             risultati di uno o più controlli, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
                  a)i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici;
                  b)esistono procedure atte a garantire l’equità, la coerenza e la trasparenza
             del processo di attribuzione del rating.
                  La nozione di «rating» è contenuta nell’art. 3, pag. 31, del Reg. UE 2017/625,
             e attiene a una procedura di evidente originalità nel panorama dei controlli ufficiali,
             consistendo in una «classificazione degli operatori» che viene determinata in
             base a criteri oggettivi, trasparenti e pubblici, ed elaborata a seguito delle attività
             di vigilanza (art. 12).

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