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OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS




                    É peraltro ammissibile che al blocco possa essere associata una diffida volta
               a far regolarizzare la situazione di non conformità riscontrata, nel solco di quan-
               to previsto generalmente nella legge n. 71/2021 , o specificamente prescritto
                                                              (27)
               nell’art. 6, comma 7), del D.lgs. n. 193/2007 in materia igienico sanitaria .
                                                                                    (28)


               7. Riflessioni conclusive
                    Le considerazioni finora sviluppate sono rivolte alla rappresentazione di
               uno scenario profondamente mutato in termini sostanziali e procedurali, che
               incide in maniera rilevante sul comparto dell’agri-food. Ed infatti, accanto ai tra-
               dizionali strumenti predisposti dalla normativa interna, la materia dei controlli
               si arricchisce di nuovi contenuti, sulla scorta delle prescrizioni e dei dettami del
               Reg. UE 2017/625.
                    In definitiva, l’impianto disciplinare previsto nel provvedimento è volto ad
               assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli e altre attività uffi-
               ciali, effettuati per garantire la conformità alla legislazione dell’UE nel compar-
               to e migliorare la funzionalità delle attività di vigilanza .
                                                                    (29)
                    Il regolamento, invero, prospetta una risolutiva omogeneità nella sorve-
               glianza pubblica e un’area d’intervento davvero ampia e significativa: «l’intero
               ciclo della vita, vegetale e animale, in una prospettiva sistemica, che in qualche
               modo costituisce un ulteriore sviluppo dell’approccio che, a far tempo dal Libro
               (27)  «Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali
                    è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo inca-
                    ricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’inte-
                    ressato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di noti-
                    ficazione  dell’atto  di  diffida  e  ad  elidere  le  conseguenze  dannose  o  pericolose  dell’illecito
                    amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano
                    una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o
                    pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella
                    diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la con-
                    testazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclu-
                    sa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adem-
                    piere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della
                    violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi
                    siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte».
               (28)  Nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure
                    di cui ai commi 4, 5 e 6, fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze
                    devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la
                    sanzione amministrativa pecuniaria da mille a seimila euro.
               (29)  Al cons. 27 è indicato che per l’esecuzione dei controlli ufficiali volti a verificare la corretta
                    applicazione della legislazione dell’UE in materia di filiera agroalimentare, nonché delle altre
                    attività ufficiali affidate alle autorità degli Stati membri dalla stessa legislazione, «occorre che gli
                    Stati membri designino autorità competenti che agiscano nel pubblico interesse, siano adegua-
                    tamente finanziate e attrezzate e offrano garanzie di imparzialità e professionalità. Le autorità
                    competenti sono tenute a garantire la qualità, la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali».

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