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AGRO ECO AMBIENTE




             bianco sulla sicurezza alimentare, aveva sottolineato la necessità di un approccio
             di filiera» . Tale prospettiva non può essere assunta in misura sufficiente dagli
                     (30)
             Stati membri, ma, a motivo dei suoi effetti, complessità, carattere transfronta-
             liero e internazionale, sarà conseguibile più adeguatamente a livello di Unione,
             allo scopo di razionalizzare e semplificare il quadro normativo globale.
                  Nel Reg. UE 2017/625 sembrano finalmente contemplate le ragioni di un
             cambiamento di rotta nelle politiche di controllo stabilite a livello europeo, a
             giovamento delle attività di accertamento approntate nei singoli Stati. A livello
             nazionale, infatti, sembra potersi rilevare un rafforzamento dei sistemi di vigi-
             lanza ufficiale a proposito della corretta qualificazione delle fattispecie non con-
             formi  e  della  determinazione  delle  conseguenti  responsabilità  dell’operatore.
             Allo stesso tempo, ne verrebbero vantaggi circa la tempestiva irrogazione di
             eventuali sanzioni amministrative o, per altro verso, riguardo alla puntuale reda-
             zione della notizia di reato da trasmettersi all’autorità giudiziaria. E questo, con-
             siderando anche le eventuali implicazioni a carico dell’impresa alimentare .
                                                                                   (31)
                   Sul punto, infatti, l’art. 139 del Reg. UE 2017/625 sottolinea come i sin-
             goli Stati dovranno finalmente preoccuparsi di stabilire un sistema punitivo effi-
             cace rispetto a fenomeni criminali di crescente dimensione e di natura spesso
             transnazionale ,  affinché  le  sanzioni  pecuniarie  relative  alle  violazioni  della
                          (32)
             legislazione del settore e commesse mediante pratiche fraudolente o inganne-
             voli  possano  corrispondere  al  vantaggio  economico  indebitamente  ricevuto
             dall’operatore in termini di illecito profitto (art. 139, par. 2) .
                                                                      (33)
                  In conclusione, il ricorso ai principi e alle disposizioni del provvedimento
             europeo potrà risultare determinante per il miglioramento delle attività di vigilan-
             za interna, in specie per quel che attiene all’accertamento degli illeciti amministra-
             tivi e alla repressione di fenomeni criminosi sempre più gravi, incidenti in maniera
             pervasiva  sull’intero  sistema  agroalimentare.  Pertanto,  ove  possibile,  converrà
             accostare al Reg. UE 2017/625 lo strumentario previsto dalla legge n. 689/1981
             e dal codice di procedura penale, ciò costituendo un presupposto essenziale
             anche per una più certa utilizzabilità dei risultati acquisiti dagli organi di con-
             trollo nelle fasi di accertamento.



             (30)  Così F. ALBISINNI, Strumentario di diritto alimentare europeo, ed. IV, Milano, 2020, pag. 219.
             (31)  In materia, si veda V. MONGILLO, Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparati-
                  stici e prospettive interne di riforma, in Dir. pen. cont., n. 4, 2017, pagg. 300 ss.
             (32)  Sul tema, si rinvia all’analisi svolta da A. NATALINI, Indagini e prova delle frodi agroalimentari: per-
                  corsi investigativi e processuali del P.M. specializzato, in Dir. agroalim., n. 2, 2017, pagg. 357-399.
             (33)  Si veda al riguardo il prezioso contributo di C. CUPELLI, La responsabilità degli enti da reato-agroa-
                  limentare, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, Inserto, 1/2022, pagg. 57-69.

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