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LA POLIZIA DI STABILITÀ
IL GRANDE ASSENTE NELL’EQUIVOCO AFGANO
Mi riferisco ai “signori della guerra” e “della droga”, ex combattenti mujaheddin
prevalentemente tagichi e uzbeki, che hanno infiltrato e inquinato la società civile
afghana, minandone la credibilità alle basi ed escludendo la maggioritaria com-
ponente pashtun dall’élite del potere : essi sono stati i veri sabotatori del processo
(3)
di pace.
Non sarebbe allora stato meglio caldeggiare un mandato dal Consiglio di
Sicurezza dell’Onu per schierare unità di Polizia di Stabilità idonee a fronteggia-
re quello stato di quasi anarchia totale, così da colmare il vuoto di sicurezza
imperante? E invece la Risoluzione 1386 adottata il 20 dicembre 2001 per soste-
nere gli sforzi internazionali per sradicare il terrorismo si è basata sui due criteri
diversi (il cosiddetto light footprint e il lead-nations system) , e - mi sia consentito -
(4)
un errore di fondo, cioè considerare la lotta contro il terrorismo come un pro-
blema quasi esclusivamente militare per contrastare l’insurrezione e non anche
come un problema sociale e di polizia.
Ma, forma di delinquere organizzata e finalizzata a terrorizzare la popo-
lazione e a destabilizzare l’ordine costituito, il terrorismo non deve essere
affrontato anche sul piano socio-assistenziale, attraverso processi di deradica-
lizzazione e reintegrazione nella società, e sul piano operativo, attraverso mirate
investigazioni tese a smantellarne struttura, network, nonché fonti di approv-
vigionamento e finanziamento (ovvero il cosiddetto “Metodo Falcone”, cioè,
follow the money)? .
(5)
Solo in ultima analisi esso è un problema militare, quando la sua minaccia
è così imminente che può essere neutralizzata solo con azioni cinetiche.
In un Paese instabile come l’Afghanistan, dove terrorismo, insurrezione e
criminalità organizzata si confondevano e sovrapponevano, sovvertendone
però all’unisono le fondamenta istituzionali, si è invece preferito “lasciar fare”
a quell’apparato statale di cui era però nota l’inefficienza, imponendo strumenti
tipici del Security Sector Reform (SSR) inadatti e ostici agli occhi della popolazione,
piuttosto che pensare di sostenere questo sforzo tramite lo schieramento di una
(3) Vds. nota 1.
(4) Il primo prevedeva un limitato intervento internazionale e pieno riconoscimento della sovra-
nità afgana, il secondo affidava la guida della ricostruzione del settore di sicurezza a cinque
nazioni (Stati Uniti, Inghilterra, Italia, Giappone e Germania, che assunse la leadership per la
ricostruzione del settore di polizia).
(5) Al di là della previsione normativa di cui all’art. 270-bis c.p., per terrorismo generalmente
s’intende «l’uso di violenza illegittima, finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività orga-
nizzata e a destabilizzarne o restaurarne l’ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti, dirottamenti
di aerei e simili», Enciclopedia Treccani. Di contro, l’Assemblea Generale dell’Onu (GA Res.
49/60-1994) recita «criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general
public… purposes are in any circumstance unjustifiable…».
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