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AGRO ECO AMBIENTE
Pur tuttavia, a carico dell’operatore potranno essere disposte particolari
limitazioni al commercio o addirittura divieti, oltre che restrizioni circa lo spo-
stamento, l’ingresso nell’UE o l’esportazione di animali e di merci. Nei casi di
gravi infrazioni, inoltre, verranno imposti ritiri, richiami e distruzione di merci,
ferma la possibilità dell’isolamento o della chiusura, per un periodo di tempo
appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell’interessato o di unità
produttive o di specifici locali. Tra le azioni individuate dall’art. 138 - nei casi di
non conformità - è prevista anche la notifica della cessazione (sine die o anche
per un tempo definito) della totalità o di una parte delle attività d’impresa, non
esclusi interventi restrittivi sul sito internet gestito o utilizzato dall’operatore .
(26)
Nell’ambito delle attività di controllo disciplinate dal Reg. UE 2017/625,
l’art. 3, n. 47, prevede anche quella di «blocco ufficiale», intesa quale specifico
momento accertativo, con effetti vincolanti, che può essere realizzato durante i
controlli ufficiali. In sostanza, si verte su una procedura ufficiale per cui le auto-
rità fanno sì che animali e merci «non siano rimossi o manomessi in attesa di
una decisione sulla loro destinazione». Pertanto, il blocco comprenderà «il
magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo
delle autorità competenti».
Questo vincolo ha normalmente natura temporanea e riguarda merci e
animali non conformi (anche in termini di sospetto), per i quali occorre prov-
vedere con urgenza per evitarne la circolazione o la dispersione; contestualmente,
è uno strumento che si rende necessario per preservare da possibili pericoli la
salute umana, animale o vegetale, il benessere degli animali e l’ambiente.
Pertanto, la funzione del blocco è prevalentemente cautelare, al pari di altre
misure già esistenti e spesso utilizzati nel contesto dei controlli, quali i sequestri
amministrativi (art. 13, legge n. 689/81) e penali (in primis, artt. 321 e 354 c.p.p.).
Non è escluso, tuttavia, che a seguito di accertamenti sulla conformità dei beni
vincolati e del superamento delle iniziali irregolarità, potrà essere disposto lo
sblocco di animali o merci precedentemente immagazzinati; e questo, sotto la
guida delle autorità di controllo e in linea con le prescrizioni eventualmente
imposte all’interessato.
Il blocco ufficiale si appaleserebbe, dunque, come una misura ablatoria,
avente carattere provvisorio e reversibile in relazione alla persistenza o meno
della situazione d’irregolarità riscontrata nel corso delle attività di vigilanza.
(26) Nei casi più gravi, è stabilita la sospensione o il ritiro della registrazione o dell’autorizzazione
dello stabilimento, dell’impianto, della sede o dei mezzi di trasporto, dell’autorizzazione del
trasportatore o del certificato di idoneità del conducente. In campo veterinario, può essere
imposta la macellazione o l’abbattimento di animali, quale misura più appropriata per tutelare
la salute umana, la sanità e il benessere animale.
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