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AGRO ECO AMBIENTE




                  Pur tuttavia, a carico dell’operatore potranno essere disposte particolari
             limitazioni al commercio o addirittura divieti, oltre che restrizioni circa lo spo-
             stamento, l’ingresso nell’UE o l’esportazione di animali e di merci. Nei casi di
             gravi infrazioni, inoltre, verranno imposti ritiri, richiami e distruzione di merci,
             ferma la possibilità dell’isolamento o della chiusura, per un periodo di tempo
             appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell’interessato o di unità
             produttive o di specifici locali. Tra le azioni individuate dall’art. 138 - nei casi di
             non conformità - è prevista anche la notifica della cessazione (sine die o anche
             per un tempo definito) della totalità o di una parte delle attività d’impresa, non
             esclusi interventi restrittivi sul sito internet gestito o utilizzato dall’operatore .
                                                                                      (26)
                  Nell’ambito delle attività di controllo disciplinate dal Reg. UE 2017/625,
             l’art. 3, n. 47, prevede anche quella di «blocco ufficiale», intesa quale specifico
             momento accertativo, con effetti vincolanti, che può essere realizzato durante i
             controlli ufficiali. In sostanza, si verte su una procedura ufficiale per cui le auto-
             rità fanno sì che animali e merci «non siano rimossi o manomessi in attesa di
             una  decisione  sulla  loro  destinazione».  Pertanto,  il  blocco  comprenderà  «il
             magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo
             delle autorità competenti».
                  Questo vincolo ha normalmente natura temporanea e riguarda merci e
             animali non conformi (anche in termini di sospetto), per i quali occorre prov-
             vedere con urgenza per evitarne la circolazione o la dispersione; contestualmente,
             è uno strumento che si rende necessario per preservare da possibili pericoli la
             salute  umana,  animale  o  vegetale,  il  benessere  degli  animali  e  l’ambiente.
             Pertanto, la funzione del blocco è prevalentemente cautelare, al pari di altre
             misure già esistenti e spesso utilizzati nel contesto dei controlli, quali i sequestri
             amministrativi (art. 13, legge n. 689/81) e penali (in primis, artt. 321 e 354 c.p.p.).
             Non è escluso, tuttavia, che a seguito di accertamenti sulla conformità dei beni
             vincolati e del superamento delle iniziali irregolarità, potrà essere disposto lo
             sblocco di animali o merci precedentemente immagazzinati; e questo, sotto la
             guida delle autorità di controllo e in linea con le prescrizioni eventualmente
             imposte all’interessato.
                  Il blocco ufficiale si appaleserebbe, dunque, come una misura ablatoria,
             avente carattere provvisorio e reversibile in relazione alla persistenza o meno
             della situazione d’irregolarità riscontrata nel corso delle attività di vigilanza.

             (26)  Nei casi più gravi, è stabilita la sospensione o il ritiro della registrazione o dell’autorizzazione
                  dello stabilimento, dell’impianto, della sede o dei mezzi di trasporto, dell’autorizzazione del
                  trasportatore o del certificato di idoneità del conducente. In campo veterinario, può essere
                  imposta la macellazione o l’abbattimento di animali, quale misura più appropriata per tutelare
                  la salute umana, la sanità e il benessere animale.

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