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OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS
Pertanto, nel corso delle attività di vigilanza gli operatori dovranno fornire
assistenza e collaborazione al personale di controllo preposto, permettendo il
regolare svolgimento delle attività di vigilanza, non frapponendo ostacoli, ad
esempio, nel caso del prelievo di quantità sufficienti di matrici alimentari per la
composizione di campioni per l’analisi.
Per altro verso, il regolamento sui controlli interessa il potenziamento
delle relazioni tra gli Stati membri e fra i loro organi di controllo, attraverso il
sistema sul trattamento informatico delle informazioni per i controlli (IMSOC) ,
(19)
integrante quello già esistente degli scambi (TRACES) e il Food and Feed Safety
Alerts (RASFF), affinché tutti i predetti modelli possano «interfacciarsi armo-
niosamente e con coerenza in modo che se ne possano sfruttare le sinergie,
evitando duplicazioni, semplificando l’operatività e incrementandone l’effi-
cienza» (cons. n. 85).
In questa nuova dimensione andrebbero allora collocati metodi, procedure
e strumenti destinati all’accertamento delle non conformità, approntati nel Reg.
UE 2017/625 in una logica sovranazionale, ma protesa ad una uniforme attua-
zione delle «Norme generali in materia di controlli ufficiali» (art. 9).
4. Accertamenti e procedura di rating
Normalmente le attività di vigilanza sono eseguite «senza preavviso», tranne
nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario e debitamente giustificato, e
- per quanto possibile - tali operazioni vanno compiute in modo da mantenere
al minimo necessario gli oneri amministrativi. Le autorità competenti possono
ispezionare animali e merci circolanti nell’Unione, indipendentemente dal fatto
che provengano da uno Stato membro in cui si effettua la vigilanza o da un altro
Paese UE, oppure siano destinati ad essere importati o esportati .
(20)
Su tali aspetti si possono esplicare metodi, tecniche e azioni (in primis,
quelle di cui agli artt. 14, 137 e 138), tenendo conto durante gli accertamenti
delle nuove e ampie nozioni di «pericolo» e di «rischio» come contenute nel
regolamento sui controlli .
(21)
(19) L’information management system for official controls (IMSOC) trova riferimenti anche nel Reg. di
esecuzione UE 2019/1715.
(20) Sono incluse le verifiche sull’e-commerce, nonché il campionamento e l’analisi dei prodotti ven-
duti a distanza, con tutte le garanzie previste in materia di «controperizia» (artt. 35 e 36).
(21) Ex art. 3, pp. nn. 23-24 (Reg. UE 2017/625), per pericolo s’intende «qualsiasi agente o con-
dizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere
degli animali o sull’ambiente»; per rischio «una funzione della probabilità e della gravità di un
effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’am-
biente, conseguente alla presenza di un pericolo».
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