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OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS




                    Pertanto, nel corso delle attività di vigilanza gli operatori dovranno fornire
               assistenza e collaborazione al personale di controllo preposto, permettendo il
               regolare svolgimento delle attività di vigilanza, non frapponendo ostacoli, ad
               esempio, nel caso del prelievo di quantità sufficienti di matrici alimentari per la
               composizione di campioni per l’analisi.
                    Per  altro  verso,  il  regolamento  sui  controlli  interessa  il  potenziamento
               delle relazioni tra gli Stati membri e fra i loro organi di controllo, attraverso il
               sistema sul trattamento informatico delle informazioni per i controlli (IMSOC) ,
                                                                                         (19)
               integrante quello già esistente degli scambi (TRACES) e il Food and Feed Safety
               Alerts (RASFF), affinché tutti i predetti modelli possano «interfacciarsi armo-
               niosamente e con coerenza in modo che se ne possano sfruttare le sinergie,
               evitando  duplicazioni,  semplificando  l’operatività  e  incrementandone  l’effi-
               cienza» (cons. n. 85).
                    In questa nuova dimensione andrebbero allora collocati metodi, procedure
               e strumenti destinati all’accertamento delle non conformità, approntati nel Reg.
               UE 2017/625 in una logica sovranazionale, ma protesa ad una uniforme attua-
               zione delle «Norme generali in materia di controlli ufficiali» (art. 9).




               4. Accertamenti e procedura di rating
                    Normalmente le attività di vigilanza sono eseguite «senza preavviso», tranne
               nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario e debitamente giustificato, e
               - per quanto possibile - tali operazioni vanno compiute in modo da mantenere
               al minimo necessario gli oneri amministrativi. Le autorità competenti possono
               ispezionare animali e merci circolanti nell’Unione, indipendentemente dal fatto
               che provengano da uno Stato membro in cui si effettua la vigilanza o da un altro
               Paese UE, oppure siano destinati ad essere importati o esportati .
                                                                              (20)
                    Su  tali  aspetti  si  possono  esplicare  metodi,  tecniche  e  azioni  (in  primis,
               quelle di cui agli artt. 14, 137 e 138), tenendo conto durante gli accertamenti
               delle nuove e ampie nozioni di «pericolo» e di «rischio» come contenute nel
               regolamento sui controlli .
                                        (21)
               (19)  L’information management system for official controls (IMSOC) trova riferimenti anche nel Reg. di
                    esecuzione UE 2019/1715.
               (20)  Sono incluse le verifiche sull’e-commerce, nonché il campionamento e l’analisi dei prodotti ven-
                    duti a distanza, con tutte le garanzie previste in materia di «controperizia» (artt. 35 e 36).
               (21)  Ex art. 3, pp. nn. 23-24 (Reg. UE 2017/625), per pericolo s’intende «qualsiasi agente o con-
                    dizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere
                    degli animali o sull’ambiente»; per rischio «una funzione della probabilità e della gravità di un
                    effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’am-
                    biente, conseguente alla presenza di un pericolo».

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