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AGRO ECO AMBIENTE




                  Si definiscono come:
                  a)non  conformità  minori  (NC)  quelle  che  non  comportano  un  rischio
             immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
                  b)non  conformità  maggiori  (NC)  quelle  che  comportano  un  rischio
             immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.
                  Pertanto, al fine di «tutelare la salute pubblica», tali autorità, «tra le altre misure
             previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle
             seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:
                  a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall’articolo 13 della legge n. 689
             del 1981;
                  b)sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;
                  c)blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi
             residuali».




             3. Le ragioni di un provvedimento unitario sui controlli
                  La libera circolazione di «alimenti sicuri e sani» è un aspetto fondamentale
             del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benes-
             sere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici. Per questa ragione,
             ai sensi dell’art. 8 del Reg. CE n. 178/2002, il sistema normativo è predisposto
             primariamente per prevenire:
                  a)le pratiche fraudolente o ingannevoli;
                  b)l’adulterazione degli alimenti;
                  c)ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.
                  Gli Stati membri applicheranno la legislazione alimentare verificando il
             rispetto delle pertinenti disposizioni da parte degli operatori del settore alimen-
             tare e dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
             distribuzione. A tal fine, dovranno organizzare un sistema ufficiale di controllo
             e di altre attività adatte alle circostanze, tra cui la sorveglianza della food and feed
             safety e la comunicazione ai cittadini .
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             (17)  Il Reg. UE 2019/1381 è relativo alla «trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio
                  dell’Unione nella filiera alimentare». In base al cons. n. 4 è necessario «garantire una comu-
                  nicazione del rischio trasparente, ininterrotta e inclusiva durante l’analisi complessiva, con la
                  partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del
                  rischio a livello dell’Unione e nazionale. Tale comunicazione del rischio dovrebbe rendere i
                  cittadini più fiduciosi del fatto che l’analisi del rischio è sostenuta dall’obiettivo di assicurare
                  un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. Tale comuni-
                  cazione del rischio dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire a un dialogo aperto e par-
                  tecipativo tra tutte le parti interessate al fine di assicurare che nel processo di analisi del
                  rischio siano prese in considerazione la prevalenza dell’interesse pubblico e la precisione, la
                  completezza, la trasparenza, la coerenza e la responsabilità».

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