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AGRO ECO AMBIENTE
La frequenza dei controlli ufficiali viene ovviamente stabilita dalle autorità
competenti, tenendo conto anche delle eventuali infrazioni commesse mediante
pratiche ingannevoli o fraudolente, costitutive di fattispecie criminose previste
nel nostro codice penale .
(6)
Sul punto, è necessario potenziare i sistemi di acquisizione delle notizie
relative a tali violazioni, «condivise attraverso i meccanismi di assistenza ammi-
nistrativa di cui agli articoli da 102 a 108 (ossia del Titolo IV, ndr) e di qualsiasi
altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni», (art. 9, «Norme
generali in materia di controlli ufficiali », par. 2). Appunto per questo, l’assistenza
amministrativa dovrà comprendere, se del caso e nell’ambito di un accordo tra
le autorità interessate, la partecipazione delle autorità di uno Stato membro ai
controlli ufficiali in loco svolti da quelle di un altro Stato membro. Le disposi-
zioni del titolo IV, tuttavia, non pregiudicano il diritto nazionale:
a) applicabile al rilascio di documenti e informazioni che sono oggetto di
indagini, anche penali, e procedimenti giudiziari, o ad essi collegati;
b) volte a garantire la protezione degli interessi commerciali di persone
fisiche o giuridiche.
Nel contesto delle fonti il Reg. UE 2017/625 costituisce un modello nor-
mativo fondamentale, determinabile come un vero e proprio caposaldo della legi-
slazione agroalimentare. Pertanto, dovrà essere considerato in costante simmetria
con la restante e ampia disciplina del settore: in primo luogo con la General Food Law,
ossia con il Reg. CE n. 178/2002. Quest’ultimo, com’è noto, è il provvedimento
che stabilisce principi e requisiti generali della legislazione del comparto, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), fissando, tra l’altro, proce-
dure nel campo della food safety. Il regolamento del 2002 costituisce la base nor-
mativa per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi
dei consumatori in relazione agli alimenti di cui essi fruiscono, considerando in
particolare la diversità dell’offerta dei prodotti e garantendo nel contempo l’effi-
cace funzionamento del mercato interno. Si verte, allora, su una disciplina oriz-
zontale e di ampio respiro, che contiene i dettami essenziali e gli indirizzi indero-
gabili del sistema normativo alimentare, predisposti sulla scia di quanto prefigu-
rato nel Libro Bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare del 12 genna-
io 2000. Nella General Food Law, invero, sono contemplati obiettivi di elevato livel-
lo, quali la tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei con-
sumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare.
(6) Per quel che attiene ai delitti di frode previsti nel codice penale, si rinvia a V. PACILEO, Le frodi
agroalimentari tra disciplina nazionale ed europea, in AA.VV., Frodi agroalimentari: profili giuridici e pro-
spettive di tutela, a cura di A. NATALINI, Milano, 2018, pagg. 123 ss.
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