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OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS
Si renderà allora indispensabile l’utilizzo e lo scambio dei dati acquisiti
dall’UE sulla tracciabilità degli alimenti e, d’altro canto, diventerà indispensabile
raccogliere in un unico contesto informativo le segnalazioni provenienti dai sin-
goli Paesi, allo scopo di migliorare il coordinamento in materia di contrasto agli
illeciti.
Nella Comunicazione, inoltre, viene sollecitata l’introduzione di misure e
sanzioni realmente dissuasive in quanto a severità e adeguatezza, promuovendosi
l’ottimizzazione delle tecniche di controllo sulle importazioni da Paesi extra UE
e il perfezionamento delle capacità investigative e di coordinamento dell’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) .
(3)
Sembra questo, allora, lo scenario nel quale preferibilmente collocare
regole e principi racchiusi nel fondamentale Reg. UE 2017/625, relativo a con-
trolli e altre attività ufficiali, effettuati per garantire l’applicazione della legislazione
su alimenti e mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
È questo, secondo la dottrina, «il Regolamento della complessità e della
globalizzazione» , in quanto volto ad assicurare un approccio armonizzato in
(4)
materia di controlli e altre attività ufficiali , realizzati al fine di garantire l’uni-
(5)
forme e regolare applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera
agroalimentare.
Obiettivo che, tuttavia, non potrà essere conseguito in misura sufficiente
dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, complessità, carattere tran-
sfrontaliero e internazionale, può essere conseguito meglio a livello di
Unione.
In forza di tale provvedimento le autorità competenti dovranno effettuare
controlli ufficiali a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza ade-
guata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le
merci, allo scopo di accertare la conformità alla European Food Law.
(3) V. https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_it. Con invito ad esaminare l’importante documento
«The OLAF report 2021», in https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-
report-2021_en.pdf.
(4) Così F. ALBISINNI, Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa, e globa-
lizzazione, in Riv. dir. alim., n. 1, 2018, pag. 11.
(5) Per «altre attività ufficiali» si intendono «attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effet-
tuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono
state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della norma-
tiva di cui all’art. 1, par, 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali
o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie ani-
mali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi
per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o atte-
stati ufficiali».
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