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OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS




                    Si renderà allora indispensabile l’utilizzo e lo scambio dei dati acquisiti
               dall’UE sulla tracciabilità degli alimenti e, d’altro canto, diventerà indispensabile
               raccogliere in un unico contesto informativo le segnalazioni provenienti dai sin-
               goli Paesi, allo scopo di migliorare il coordinamento in materia di contrasto agli
               illeciti.
                    Nella Comunicazione, inoltre, viene sollecitata l’introduzione di misure e
               sanzioni realmente dissuasive in quanto a severità e adeguatezza, promuovendosi
               l’ottimizzazione delle tecniche di controllo sulle importazioni da Paesi extra UE
               e il perfezionamento delle capacità investigative e di coordinamento dell’Ufficio
               europeo per la lotta antifrode (OLAF) .
                                                     (3)
                    Sembra  questo,  allora,  lo  scenario  nel  quale  preferibilmente  collocare
               regole e principi racchiusi nel fondamentale Reg. UE 2017/625, relativo a con-
               trolli e altre attività ufficiali, effettuati per garantire l’applicazione della legislazione
               su alimenti e mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
               sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
                    È questo, secondo la dottrina, «il Regolamento della complessità e della
               globalizzazione» , in quanto volto ad assicurare un approccio armonizzato in
                               (4)
               materia di controlli e altre attività ufficiali , realizzati al fine di garantire l’uni-
                                                        (5)
               forme e regolare applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera
               agroalimentare.
                    Obiettivo che, tuttavia, non potrà essere conseguito in misura sufficiente
               dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, complessità, carattere tran-
               sfrontaliero  e  internazionale,  può  essere  conseguito  meglio  a  livello  di
               Unione.
                    In forza di tale provvedimento le autorità competenti dovranno effettuare
               controlli ufficiali a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza ade-
               guata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le
               merci, allo scopo di accertare la conformità alla European Food Law.


               (3)  V. https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_it. Con invito ad esaminare l’importante documento
                    «The  OLAF  report  2021»,  in  https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-
                    report-2021_en.pdf.
               (4)  Così F. ALBISINNI, Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa, e globa-
                    lizzazione, in Riv. dir. alim., n. 1, 2018, pag. 11.
               (5)  Per «altre attività ufficiali» si intendono «attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effet-
                    tuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono
                    state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della norma-
                    tiva di cui all’art. 1, par, 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali
                    o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie ani-
                    mali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi
                    per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o atte-
                    stati ufficiali».

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