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DOTTRINA




                  Nonostante inizialmente sia stato criticato da una parte della dottrina e
             della giurisprudenza, un simile modello è stato infine consacrato in uno specifico
             “Protocollo d’Intesa con la Procura della Repubblica e la Procura Minorile di
             Reggio  Calabria,  Ministero  della  Giustizia,  Presidenza  Consiglio  dei  Ministri
             Dipartimento Pari Opportunità, DNA, CEI, Libera, per assicurare una concreta
             alternativa di vita a soggetti minorenni vittime di violenza mafiosa e loro fami-
             liari dissociati dalle logiche criminali”, siglato il 5 novembre 2019.


             Legge 19 luglio 1991, n. 216
                  La Legge 19 luglio 1991, n. 216, rappresenta la prima risposta integrale alle
             condizioni che originano i rischi di coinvolgimento di minori in attività crimi-
             nose. Legge che sollecita, attraverso finanziamenti, un intervento in grado di
             incidere sui diversi settori che compromettono la crescita del minore (quali,
             come si è ripetutamente puntualizzato, famiglie disfunzionali, insuccesso scola-
             stico-lavorativo ecc.).
                  La legge rappresenta quindi un tentativo progettuale che tende principalmente a:
                    riconoscere la centralità dei valori di vita del minore;
                    favorire lo sviluppo di una cultura di tutela dei diritti dei più giovani;
                    riconoscere il ruolo svolto dai comuni in quanto comunità educante;
                    correlare finalità e progetti educativi globali con quelli penali;
                    potenziare opportunità e risorse ai fini sia della prevenzione primaria sia
             della prevenzione della delinquenza;
                    promuovere  la  partecipazione  dei  minori  ai  progetti  al  fine  di  sviarli
             dalla tentazione di attività illecite;
                    realizzare un modello di progetto che costituisca uno stimolo nei con-
             fronti dei comuni delle aree meridionali;
                    realizzare la formazione degli operatori sulle specifiche problematiche al
             fine di creare nuove professioni (educatori di strada).
                  In special modo l’art. 4 è diretto a contrastare la crescente adesione dei mino-
             renni alle più gravi condotte criminali. Inoltre, si rivolge ai comuni delle regioni
             meridionali maggiormente colpite dalla devianza minorile, sollecitandole all’elabo-
             razione di progetti ben strutturati in modo da incidere, attraverso metodologie ade-
             guate, sui fattori che condizionano l’adesione del minore (famiglie disfunzionali,
             evasione scolastica, insuccesso lavorativo ecc.); e ancora li sollecita a collaborare con
             i servizi dell’amministrazione allo scopo di rendere chiari obiettivi e interventi. “Tali
             progetti, indirizzati principalmente a minori di età compresa tra gli undici e diciotto
             anni devono attribuire particolare attenzione agli interventi nei seguenti ambiti:
                  a)socializzazione, tempo libero, aggregazione sociale;


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