Page 118 - Rassegna 2022-4
P. 118
DOTTRINA
Nonostante inizialmente sia stato criticato da una parte della dottrina e
della giurisprudenza, un simile modello è stato infine consacrato in uno specifico
“Protocollo d’Intesa con la Procura della Repubblica e la Procura Minorile di
Reggio Calabria, Ministero della Giustizia, Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento Pari Opportunità, DNA, CEI, Libera, per assicurare una concreta
alternativa di vita a soggetti minorenni vittime di violenza mafiosa e loro fami-
liari dissociati dalle logiche criminali”, siglato il 5 novembre 2019.
Legge 19 luglio 1991, n. 216
La Legge 19 luglio 1991, n. 216, rappresenta la prima risposta integrale alle
condizioni che originano i rischi di coinvolgimento di minori in attività crimi-
nose. Legge che sollecita, attraverso finanziamenti, un intervento in grado di
incidere sui diversi settori che compromettono la crescita del minore (quali,
come si è ripetutamente puntualizzato, famiglie disfunzionali, insuccesso scola-
stico-lavorativo ecc.).
La legge rappresenta quindi un tentativo progettuale che tende principalmente a:
riconoscere la centralità dei valori di vita del minore;
favorire lo sviluppo di una cultura di tutela dei diritti dei più giovani;
riconoscere il ruolo svolto dai comuni in quanto comunità educante;
correlare finalità e progetti educativi globali con quelli penali;
potenziare opportunità e risorse ai fini sia della prevenzione primaria sia
della prevenzione della delinquenza;
promuovere la partecipazione dei minori ai progetti al fine di sviarli
dalla tentazione di attività illecite;
realizzare un modello di progetto che costituisca uno stimolo nei con-
fronti dei comuni delle aree meridionali;
realizzare la formazione degli operatori sulle specifiche problematiche al
fine di creare nuove professioni (educatori di strada).
In special modo l’art. 4 è diretto a contrastare la crescente adesione dei mino-
renni alle più gravi condotte criminali. Inoltre, si rivolge ai comuni delle regioni
meridionali maggiormente colpite dalla devianza minorile, sollecitandole all’elabo-
razione di progetti ben strutturati in modo da incidere, attraverso metodologie ade-
guate, sui fattori che condizionano l’adesione del minore (famiglie disfunzionali,
evasione scolastica, insuccesso lavorativo ecc.); e ancora li sollecita a collaborare con
i servizi dell’amministrazione allo scopo di rendere chiari obiettivi e interventi. “Tali
progetti, indirizzati principalmente a minori di età compresa tra gli undici e diciotto
anni devono attribuire particolare attenzione agli interventi nei seguenti ambiti:
a)socializzazione, tempo libero, aggregazione sociale;
116

