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DOTTRINA




                  Questo trasferimento di competenze significò l’abolizione delle case di
             rieducazione e degli istituti medico-psico-pedagogici gestiti dal ministero, e la
             nascita di servizi sociali territoriali e di piccole comunità socio-educative per
             assistere i ragazzi svantaggiati e difficili.
                  Inizia così a farsi strada una politica di intervento sui contesti, in contrap-
             posizione alla politica del trattamento individualizzato che trascurava gli aspetti
             sociali della delinquenza, rilevatisi, invece, quelli più significativi e determinanti
             del comportamento antisociale.
                  Il concetto stesso di “rieducare” viene messo in discussione, perché questi
             ragazzi non hanno mai potuto vivere un autentico processo educativo a causa
             del degrado culturale e sociale del loro contesto; piuttosto che rieducare si tratta
             di educare cioè di avviare ex novo quel processo educativo mancato.
                  La stessa filosofia di recupero in ambiente esterno, e non in strutture conteni-
             tive, è presente nel nuovo processo penale minorile (DPR 28 settembre 1988, n. 448),
             fondato sulla necessità di una rete relazionale, familiare e sociale intorno al gio-
             vane criminale. Quindi in occasione del processo scattano meccanismi finaliz-
             zati alla ricostruzione delle relazioni sociali, affinché il giovane rimanga nel suo
             tessuto sociale, sostenuto e orientato dai servizi territoriali, in una continua ten-
             sione diretta a cancellare l’identità deviante per la costruzione di una identità
             socialmente accettabile.
                  Il nuovo processo penale minorile richiede espressamente - per la piena
             attuazione delle sue finalità - la collaborazione dei servizi ministeriali e di quelli
             dell’Ente locale. Ed infatti il DPR 448/88 assegna ai Servizi minorili compiti
             di partecipazione e forme di collaborazione capaci di integrazione dell’attività
             giurisdizionale, riconoscendone la funzione fondamentale. Ciò determina la
             correlazione tra penale e sociale.
                  La nuova configurazione e le funzioni previste per i servizi decentrati
             dall’Ufficio Centrale della Giustizia Minorile hanno come testo normativo di
             riferimento il DPR n. 272 del 1989, “Norme di attuazione, di coordinamento
             e transitorie del DPR 28 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul pro-
             cesso penale minorile a carico di imputati minorenni”. L’art. 8 delle disposi-
             zioni d’attuazione si occupa dell’articolazione dei servizi periferici. Tali Centri
             dipendono  dal  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  ed  hanno  una  competenza
             regionale.
                  I Servizi che fanno parte dei Centri della giustizia minorile sono gli Uffici
             di Servizio Sociale per minorenni, gli Istituti penali per minorenni, i Centri di
             prima accoglienza, le Comunità e gli Istituti di semilibertà con servizi diurni
             per misure cautelari, sostitutive o alternative.

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