Page 114 - Rassegna 2022-4
P. 114
DOTTRINA
Questo trasferimento di competenze significò l’abolizione delle case di
rieducazione e degli istituti medico-psico-pedagogici gestiti dal ministero, e la
nascita di servizi sociali territoriali e di piccole comunità socio-educative per
assistere i ragazzi svantaggiati e difficili.
Inizia così a farsi strada una politica di intervento sui contesti, in contrap-
posizione alla politica del trattamento individualizzato che trascurava gli aspetti
sociali della delinquenza, rilevatisi, invece, quelli più significativi e determinanti
del comportamento antisociale.
Il concetto stesso di “rieducare” viene messo in discussione, perché questi
ragazzi non hanno mai potuto vivere un autentico processo educativo a causa
del degrado culturale e sociale del loro contesto; piuttosto che rieducare si tratta
di educare cioè di avviare ex novo quel processo educativo mancato.
La stessa filosofia di recupero in ambiente esterno, e non in strutture conteni-
tive, è presente nel nuovo processo penale minorile (DPR 28 settembre 1988, n. 448),
fondato sulla necessità di una rete relazionale, familiare e sociale intorno al gio-
vane criminale. Quindi in occasione del processo scattano meccanismi finaliz-
zati alla ricostruzione delle relazioni sociali, affinché il giovane rimanga nel suo
tessuto sociale, sostenuto e orientato dai servizi territoriali, in una continua ten-
sione diretta a cancellare l’identità deviante per la costruzione di una identità
socialmente accettabile.
Il nuovo processo penale minorile richiede espressamente - per la piena
attuazione delle sue finalità - la collaborazione dei servizi ministeriali e di quelli
dell’Ente locale. Ed infatti il DPR 448/88 assegna ai Servizi minorili compiti
di partecipazione e forme di collaborazione capaci di integrazione dell’attività
giurisdizionale, riconoscendone la funzione fondamentale. Ciò determina la
correlazione tra penale e sociale.
La nuova configurazione e le funzioni previste per i servizi decentrati
dall’Ufficio Centrale della Giustizia Minorile hanno come testo normativo di
riferimento il DPR n. 272 del 1989, “Norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del DPR 28 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul pro-
cesso penale minorile a carico di imputati minorenni”. L’art. 8 delle disposi-
zioni d’attuazione si occupa dell’articolazione dei servizi periferici. Tali Centri
dipendono dal Ministero di Grazia e Giustizia ed hanno una competenza
regionale.
I Servizi che fanno parte dei Centri della giustizia minorile sono gli Uffici
di Servizio Sociale per minorenni, gli Istituti penali per minorenni, i Centri di
prima accoglienza, le Comunità e gli Istituti di semilibertà con servizi diurni
per misure cautelari, sostitutive o alternative.
112

