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DOTTRINA




                    la prevenzione terziaria si prospetta quando il crimine è già stato commesso
             ed ha quindi lo scopo di evitare la recidività. Quest’ultima strategia di preven-
             zione richiede, più delle altre, professionalità e competenze specialistiche, in
             quanto i ragazzi ai quali è indirizzata sono molto più duri, cioè meno permeabili
             agli stimoli che gli operatori esercitano.
                  Quindi i programmi della prevenzione terziaria dovranno richiedere:
                    maggiore professionalità e competenza, in quanto diretta a ragazzi poco
             disponibili a farsi coinvolgere nei progetti di recupero;
                    molta attenzione nell’elaborazione dei programmi da attuare, al fine di
             ottenere il cambiamento dei ragazzi coinvolti, che il più delle volte fingono di col-
             laborare. Il compito dell’operatore dovrà essere quello di far emergere quell’ele-
             mento positivo, sempre esistente in fondo ad ogni ragazzo, sul quale fare leva;
                    rafforzamento dell’autostima del ragazzo attraverso l’accrescimento del
             livello di istruzione .
                               (28)

             Politica di prevenzione in Italia
                  Ogni programma diretto a proteggere i soggetti più deboli e a rimuovere la
             condizione di rischio o di disagio si basa sull’intervento dei servizi socio-educativi,
             il cui obiettivo è quello di rispondere a richieste di protezione in termini sia quan-
             titativi che qualitativi. Ciò vale per entrambi i settori sui quali nell’ordinamento
             italiano si struttura il sistema degli interventi: quello concernente i servizi del
             Ministero di Grazia e Giustizia e quello concernente i servizi degli enti locali.
                  La risposta alla situazione di disagio e di difficoltà dei bambini e degli adole-
             scenti, cioè la risposta amministrativa di aiuto e di protezione, è stata gestita dallo
             Stato a livello centrale attraverso enti pubblici nazionali e dall’autorità giudiziaria,
             cioè il Tribunale per i Minorenni, istituito con il RDL 20 luglio 1934 n. 1404
                                                                                      (29)
             (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni che con le successive

             (28)  “I ragazzi inseriti nella criminalità organizzata hanno bisogno di confrontarsi con operatori
                  forti, più forti di loro anche, a volte, come struttura fisica, e forti moralmente, non per la
                  divisa che indossano: forti per credibilità morale, per le loro capacità relazionali e la loro
                  struttura di personalità, e per la significatività della loro esperienza nel mondo dell’emargina-
                  zione e della sofferenza giovanile”, Melita CAVALLO, op. cit., pag. 94.
             (29)  Gli scopi del Decreto sono così riassunti: Specializzare il Giudice Minorile nella forma più com-
                  pleta e ampia; Indirizzare risolutamente la funzione punitiva verso finalità di riadattamento del
                  minorenne; Organizzare un sistema di prevenzione della delinquenza minorile con la rieducazione
                  dei “traviati”; Rendere possibile ai minori che manifestavano comportamenti devianti il ritorno alla
                  vita sociale. Inoltre tale decreto affida al Tribunale per i Minorenni tre settori di competenza:
                  Penale: riguarda i reati commessi dai minori di età tra i quattordici e i diciotto anni; Amministrativa:
                  concerne le misure rieducative da adottarsi nei confronti di quei minori che, pur non avendo com-
                  messo reati, conducono una vita irregolare come fughe da casa, vagabondaggio, gravi indiscipline,
                  ecc; Civile: si riferisce alla funzione di difesa e protezione del minore da parte del giudice che assu-
                  me poteri in materia di potestà (ora responsabilità) genitoriale, di adozione e di affidamento.

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