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IL COINVOLGIMENTO DEI MINORI NELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
modifiche fu comunemente denominata Legge Minorile). Quest’ultimo ebbe alla
nascita la duplice funzione di risposta alla devianza e di repressione della delinquenza
minorile. Solo molti anni dopo gli furono attribuite nuove competenze, che ne svi-
lupparono incisivamente il ruolo nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza.
Inizialmente la funzione rieducativa dei minori disadattati, disciplinata dagli
artt. dal 25 al 31 del RDL 20 luglio 1934 n. 1404, veniva realizzata prevalente-
mente in istituti correzionali chiusi, che avrebbero dovuto avere funzione riedu-
cativa e preventiva. Tali istituti comprendevano case di rieducazione e riforma-
tori giudiziari. Nonostante il proclamato carattere educativo di questi istituti, le
loro caratteristiche erano in contrasto con lo scopo che avrebbero dovuto per-
seguire. Erano, infatti, in tutto simili a carceri comuni, per cui il minore, invece
di essere reinserito nella vita sociale, veniva isolato dal resto della comunità.
Lo sviluppo degli interventi rieducativi, con un forte incremento di istituzio-
nalizzazioni coatte anche per devianze non penali, rese opportuna l’introduzione
della figura dei servizi sociali minorili mediante la Legge 25 luglio 1956, n. 888.
Compiti dei servizi sociali per i minorenni:
eseguire le inchieste familiari e ambientali;
mantenere i contatti con la famiglia del minore internato;
occuparsi del controllo e del reinserimento dei minorenni affidati al ser-
vizio sociale stesso.
Oltre ai servizi sociali, la legge prevedeva accanto alle case di rieducazione
una serie diversificata di nuove strutture extramurali (pensionati giovanili, foco-
lai di semilibertà, laboratori speciali, istituti medico-psico-pedagogici). Sotto
l’influsso delle nuove prospettive d’intervento clinico-criminologico si affermava
la necessità di approfondire scientificamente lo studio del processo evolutivo e
di maturazione dei fanciulli per arrivare ad una maggiore conoscenza della per-
sonalità e per identificare le cause della condotta delittuosa e su di esse intervenire.
“[…] si pensa che solo individuando le cause del comportamento delittuoso si
possa accedere ad una corretta attività di cura e rieducazione ”.
(30)
Infine, l’anno 1977 vede l’inizio di una politica di prevenzione sistematica
in Italia; viene infatti emanato il DPR n. 616 in base al quale il settore rieduca-
tivo passa dalla gestione centralizzata del Ministero di Grazia e Giustizia alla
gestione decentrata degli enti territoriali. In pratica vengono attribuiti ai comuni
i compiti di attuare gli interventi di rieducazione e dell’assistenza: questi vengo-
no pur sempre decisi dal Tribunale per i Minorenni, ma sono da allora delegati
a quelle strutture territoriali che già devono occuparsi dei minori in difficoltà,
siano essi ovvero o no autori di reati.
(30) G. PONTI, op. cit., pag. 625.
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