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OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS




                    E in tale quadro viene altresì stabilito il principio in base al quale gli opera-
               tori del settore dovranno essere in grado di elaborare sistemi sicuri per l’approv-
               vigionamento alimentare, garantendo l’idoneità sostanziale e formale degli ali-
               menti forniti ai consumatori a qualsiasi titolo. Per questo, essi saranno considerati
               legalmente responsabili - in via principale - delle non conformità nel campo della
               food safety, ciò implicando particolari incombenze anche nel caso di irregolarità o
               anomalie dei sistemi autocontrollo, qualora dovessero risultare disallineati rispetto
               alle procedure stabilite dal legislatore europeo a tutela della salute pubblica e del-
               l’integrità  dei  prodotti  (ad  es.  HACCP,  buone  prassi,  tracciabilità,  ecc.) .  Al
                                                                                      (7)
               riguardo, andrebbe aggiunto che nel Reg. CE n. 178/2002 il «sistema generale
               per  la  rintracciabilità  dei  prodotti»  viene  individuato  come  un  indispensabile
               modello di garanzia per «poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire infor-
               mazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così
               disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo».
               Di tanto, invero, si ha riscontro nell’art. 14 del Reg. UE 2017/625 (Metodi e tec-
               niche dei controlli ufficiali), laddove la rintracciabilità riveste un’evidente centra-
               lità nell’ambito delle attività di ispezione. Ed infatti, le verifiche della correttezza
               di tali procedure e l’analisi dei dati sulla rintracciabilità e l’esame di altri documenti
               (ad es. quelli di accompagnamento di alimenti e mangimi, e di qualsiasi sostanza
               o materiale che entra o esce da uno stabilimento) potranno risultare determinanti
               per la valutazione di eventuali non conformità alla normativa alimentare e nel
               contempo per la corretta qualificazione delle responsabilità dell’operatore .
                                                                                     (8)


               2. Il divieto di immissione sul mercato di prodotti a rischio
                    Dall’art. 14 del Reg. CE n. 178/2002 è possibile recuperare un principio
               generale posto a salvaguardia della salute del consumatore e volto a conformare
               il mercato e la distribuzione dei prodotti alimentari ai canoni di legalità previsti
               dalla legislazione del settore .
                                          (9)
               (7)  Al riguardo, particolare importanza assume il portato normativo di cui al Reg. UE 2021/382
                    della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica gli allegati del Reg. CE n. 852/2004 «sul-
                    l’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la
                    ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare».
               (8)  Le sanzioni per le carenze in materia di rintracciabilità, salvo che il fatto possa costituire un
                    reato  di  cui  al  codice  penale  o  alla  l.  n.  283/1962,  sono  stabilite  nell’art.  2  del  d.lgs.  n.
                    190/2006: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che
                    stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità euro-
                    pea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare».
               (9)  Nella nozione di «legislazione alimentare» vanno ricompresi leggi, regolamenti, disposizioni
                    amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare,
                    sia a livello europeo che nazionale (così dall’art. 3, n. 1, del Reg. CE n. 178/2002).

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