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OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS
E in tale quadro viene altresì stabilito il principio in base al quale gli opera-
tori del settore dovranno essere in grado di elaborare sistemi sicuri per l’approv-
vigionamento alimentare, garantendo l’idoneità sostanziale e formale degli ali-
menti forniti ai consumatori a qualsiasi titolo. Per questo, essi saranno considerati
legalmente responsabili - in via principale - delle non conformità nel campo della
food safety, ciò implicando particolari incombenze anche nel caso di irregolarità o
anomalie dei sistemi autocontrollo, qualora dovessero risultare disallineati rispetto
alle procedure stabilite dal legislatore europeo a tutela della salute pubblica e del-
l’integrità dei prodotti (ad es. HACCP, buone prassi, tracciabilità, ecc.) . Al
(7)
riguardo, andrebbe aggiunto che nel Reg. CE n. 178/2002 il «sistema generale
per la rintracciabilità dei prodotti» viene individuato come un indispensabile
modello di garanzia per «poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire infor-
mazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così
disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo».
Di tanto, invero, si ha riscontro nell’art. 14 del Reg. UE 2017/625 (Metodi e tec-
niche dei controlli ufficiali), laddove la rintracciabilità riveste un’evidente centra-
lità nell’ambito delle attività di ispezione. Ed infatti, le verifiche della correttezza
di tali procedure e l’analisi dei dati sulla rintracciabilità e l’esame di altri documenti
(ad es. quelli di accompagnamento di alimenti e mangimi, e di qualsiasi sostanza
o materiale che entra o esce da uno stabilimento) potranno risultare determinanti
per la valutazione di eventuali non conformità alla normativa alimentare e nel
contempo per la corretta qualificazione delle responsabilità dell’operatore .
(8)
2. Il divieto di immissione sul mercato di prodotti a rischio
Dall’art. 14 del Reg. CE n. 178/2002 è possibile recuperare un principio
generale posto a salvaguardia della salute del consumatore e volto a conformare
il mercato e la distribuzione dei prodotti alimentari ai canoni di legalità previsti
dalla legislazione del settore .
(9)
(7) Al riguardo, particolare importanza assume il portato normativo di cui al Reg. UE 2021/382
della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica gli allegati del Reg. CE n. 852/2004 «sul-
l’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la
ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare».
(8) Le sanzioni per le carenze in materia di rintracciabilità, salvo che il fatto possa costituire un
reato di cui al codice penale o alla l. n. 283/1962, sono stabilite nell’art. 2 del d.lgs. n.
190/2006: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare».
(9) Nella nozione di «legislazione alimentare» vanno ricompresi leggi, regolamenti, disposizioni
amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare,
sia a livello europeo che nazionale (così dall’art. 3, n. 1, del Reg. CE n. 178/2002).
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