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OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS




                    Il MIPAAF, invece, è l’autorità designata - ex art. 2, comma 3), del D.lgs.
               n. 27/2021 - ad effettuare controlli ufficiali per i profili «privi di impatto sulla
               sicurezza degli alimenti». In buon sostanza, a tale Ministero sono attribuiti poteri
               d’intervento sulla regolarità delle pratiche commerciali, sull’applicazione delle
               norme poste a tutela degli interessi dei consumatori e della loro corretta infor-
               mazione, comprese l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità.
                    Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressio-
               ne frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) effettua verifiche su condotte con-
               correnziali sleali tra operatori, su funzionamento degli accordi interprofessionali,
               e in ordine alla regolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari. Inoltre,
               ha compiti di coordinamento e controllo sulle produzioni vitivinicole e sulla tute-
               la del made in Italy. Su queste materie, tuttavia, deve sottolinearsi l’importante atti-
               vità investigativa svolta dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare,
               impegnato prioritariamente nella prevenzione e repressione delle frodi in danno
               della qualità dei prodotti agroalimentari e di quelle commesse nel settore dell’agri-
               coltura. Al Comando, tra l’altro, sono affidati i controlli sulla corretta destinazio-
               ne  e  uso  dei  fondi  erogati  dalla  Unione  Europea  nell’ambito  della  Politica
               Agricola Comune (PAC), e dei finanziamenti UE a sostegno del reddito agricolo.




               6. Azioni nei casi di non conformità e blocco ufficiale
                    In forza dell’art. 2, comma 1), del D.lgs. n. 27/2021, nei casi di sospetta o
               acclarata non conformità le autorità sanitarie potranno adottare le «azioni ese-
               cutive» previste dagli artt. 137 e 138 del Reg. UE 2017/625 e, nel contempo,
               contestare sanzioni amministrative (ai sensi della legge n. 689/1981), qualora
               non dovessero emergere indizi di reato per i quali si renderà necessario proce-
               dere secondo le norme del codice di procedura penale.
                    Qualora venisse accertato un illecito nel comparto agroalimentare, le pre-
               dette autorità potranno intraprendere ogni azione necessaria per determinarne
               origine ed entità del fatto, al fine di stabilire le responsabilità dell’operatore .
                                                                                        (25)
                    Nel contempo, potranno essere adottate tutte le misure opportune per
               assicurarsi che l’interessato ponga riparo alle non conformità, impedendone il
               ripetersi mediante l’adozione di cautele o l’attuazione di accorgimenti e tratta-
               menti su animali o merci.

               (25)  Per una ricostruzione delle inerenti fattispecie di reato (codice penale e l. n. 283/1962) e con
                    riferimento alle implicate questioni, si rinvia a L. TUMMINELLO, Sicurezza alimentare e diritto
                    penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione, in Dir. pen. cont., n. 4, 2013, pagg. 280-285.
                    Per gli aspetti di conformazione al dettato europeo, si veda A. MARTUFI, Eterointegrazione pena-
                    le e norme europee. Il caso della legislazione penale alimentare, in Riv. dir. pen. ec., 2012, pagg. 695 ss.

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