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AGRO ECO AMBIENTE




             «autorità  competenti»,  su  procedure,  istituti  e  strumenti  predisposti  a  livello
             interno per il contrasto agli illeciti alimentari, sulla natura delle «non conformità»,
             su azioni e misure di riferimento, nonché sugli aspetti procedurali (ad es. sulle
             attività relative «controperizia» e «controversia»).
                  All’art. 2, invero, sono individuate le autorità competenti per l’intero set-
             tore agroalimentare: il Ministero della Salute e il MIPAAF.
                  Nel comma 1) sono stati individuati il Ministero della Salute, le regioni, le
             provincie autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie locali, quali auto-
             rità competenti a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare
             i controlli e le altre attività ufficiali, nonché a compiere le azioni esecutive pre-
             viste dagli artt. 137 e 138 del Reg. UE 2017/625. Ad essi spetterà il compito di
             accertare e contestare le relative sanzioni amministrative in materia igienico-
             sanitaria, e segnatamente nel campo della «sicurezza alimentare» .
                                                                           (23)
                  Per le verifiche e i controlli in questi settori, ai sensi dell’art. 2, comma 10),
             del D.lgs. n. 27/2021, il Ministero della Salute si avvarrà della fondamentale
             opera del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, garantendo altresì il
             coordinamento delle attività di accertamento con quelle svolte dalle altre auto-
             rità territorialmente competenti.
                  Ferme  restando  le  attribuzioni  relative  a  poteri  e  funzioni  di  Polizia
             Giudiziaria in campo penale, il personale afferente al predetto Comando, nel
             caso dovessero rilevarsi violazioni della legislazione agroalimentare aventi natura
             amministrativa, informerà l’autorità competente dei provvedimenti cautelari e/o
             sanzionatori adottati, seguendo il percorso dispositivo della legge n. 689/1981
             sul procedimento sanzionatorio amministrativo.
                  In generale, le competenze previste in àmbito igienico-sanitario dall’art. 2,
             comma 1), del D.lgs. n. 27/2021, sono pertinenti a tutte le fasi della produzione,
             della trasformazione e della distribuzione di alimenti, non esclusi i settori delle
             indicazioni  nutrizionali,  degli  allergeni,  dei  prodotti  costituiti,  contenenti  o
             derivati da OGM, a cui si aggiungono fabbricazione e uso dei MOCA (mate-
             riali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti), e la sicurezza dei
             mangimi.  Le  attribuzioni  risalenti  alle  autorità  sanitarie,  inoltre,  vertono  su
             salute e benessere degli animali, sull’idoneità dei sottoprodotti di origine ani-
             male e derivati, con attività protese a prevenire e ridurre al minimo i rischi per
             uomo e animali .
                            (24)

             (23)  Sui temi della sicurezza alimentare, della tutela della salute e della riduzione dello spreco, si
                  veda S. MASINI, Corso di diritto alimentare, ed. VI, Milano, 2022, pagg. 17-21.
             (24)  La competenza si esplica anche su commercio e impiego di prodotti fitosanitari, e per l’uti-
                  lizzo sostenibile dei pesticidi.

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