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AGRO ECO AMBIENTE
«autorità competenti», su procedure, istituti e strumenti predisposti a livello
interno per il contrasto agli illeciti alimentari, sulla natura delle «non conformità»,
su azioni e misure di riferimento, nonché sugli aspetti procedurali (ad es. sulle
attività relative «controperizia» e «controversia»).
All’art. 2, invero, sono individuate le autorità competenti per l’intero set-
tore agroalimentare: il Ministero della Salute e il MIPAAF.
Nel comma 1) sono stati individuati il Ministero della Salute, le regioni, le
provincie autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie locali, quali auto-
rità competenti a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare
i controlli e le altre attività ufficiali, nonché a compiere le azioni esecutive pre-
viste dagli artt. 137 e 138 del Reg. UE 2017/625. Ad essi spetterà il compito di
accertare e contestare le relative sanzioni amministrative in materia igienico-
sanitaria, e segnatamente nel campo della «sicurezza alimentare» .
(23)
Per le verifiche e i controlli in questi settori, ai sensi dell’art. 2, comma 10),
del D.lgs. n. 27/2021, il Ministero della Salute si avvarrà della fondamentale
opera del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, garantendo altresì il
coordinamento delle attività di accertamento con quelle svolte dalle altre auto-
rità territorialmente competenti.
Ferme restando le attribuzioni relative a poteri e funzioni di Polizia
Giudiziaria in campo penale, il personale afferente al predetto Comando, nel
caso dovessero rilevarsi violazioni della legislazione agroalimentare aventi natura
amministrativa, informerà l’autorità competente dei provvedimenti cautelari e/o
sanzionatori adottati, seguendo il percorso dispositivo della legge n. 689/1981
sul procedimento sanzionatorio amministrativo.
In generale, le competenze previste in àmbito igienico-sanitario dall’art. 2,
comma 1), del D.lgs. n. 27/2021, sono pertinenti a tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione di alimenti, non esclusi i settori delle
indicazioni nutrizionali, degli allergeni, dei prodotti costituiti, contenenti o
derivati da OGM, a cui si aggiungono fabbricazione e uso dei MOCA (mate-
riali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti), e la sicurezza dei
mangimi. Le attribuzioni risalenti alle autorità sanitarie, inoltre, vertono su
salute e benessere degli animali, sull’idoneità dei sottoprodotti di origine ani-
male e derivati, con attività protese a prevenire e ridurre al minimo i rischi per
uomo e animali .
(24)
(23) Sui temi della sicurezza alimentare, della tutela della salute e della riduzione dello spreco, si
veda S. MASINI, Corso di diritto alimentare, ed. VI, Milano, 2022, pagg. 17-21.
(24) La competenza si esplica anche su commercio e impiego di prodotti fitosanitari, e per l’uti-
lizzo sostenibile dei pesticidi.
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