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200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE
Una porzione significativa di tale parte era poi
riservata al personale e alla descrizione delle princi-
pali attività previste a favore di quest’ultimo: il reclu-
tamento, le promozioni, i cambi di sede, le licenze, le
paghe, le ricompense, le indennità, eventuali diritti a
favore dei singoli militari per lo svolgimento di servizi
straordinari e quanto stabilito per le pensioni, i con-
gedi e il servizio quale invalidi.
La parte seconda era rubricata “Relazioni del
Corpo colle diverse Autorità”; anche tale parte era
divisa in 4 capitoli (Dipendenze e doveri del Corpo
verso i Ministri, Relazioni colle autorità giudiziaria,
politiche, ed amministrative, Relazioni del Corpo
colle Autorità militari, Riviste mensili).
La conseguenza era una puntuale e precisa
descrizione di particolari casistiche che dovevano dar
luogo a tali comunicazioni. Ad esempio, era indi-
spensabile inviare alla segreteria di Guerra e Marina 1820 Ufficiali dei Carabinieri
un rapporto mensile delle operazioni condotte in Reali, a sinistra in tenuta di
relazione alle attività di polizia militare: “la vigilanza, fatica, a destra ufficiale supe-
riore in tenuta festiva
che i Carabinieri Reali debbono esercire [sic] sui mili- (Fonte: General Research
tari in marcia, od assenti dal loro Corpo per congedo Division, The New York Public
Library, Digital Collections)
o licenza, come pure l’inseguimento che devesi prati-
care dei disertori, indugiatori, e renitenti alla leva, e dei forzati fuggiti dai bagni”
che dipendevano dalla stessa Segreteria . Inoltre, per tali attività sarebbe stato
(12)
necessario inviare alla segreteria degli Interni un apposito “conto mensuale del
servizio giornaliero ed ordinario delle Brigate” .
(13)
Nella parte terza, “Servizio dell’Arma”, i capitoli erano quelli che avevano
impatto sulle attività di carattere operativo dei Carabinieri: le attribuzioni
dell’Ispettore generale, le attribuzioni e doveri degli ufficiali e sottufficiali di
ogni grado, il servizio ordinario e straordinario delle brigate, le regole generali
sul servizio ordinario e straordinario e, infine, i doveri dei Carabinieri nell’ese-
cuzione del servizio, ordinario o straordinario che fosse. Le indicazioni sull’ese-
cuzione del servizio rappresentavano, in tale parte, la porzione più consistente
attraverso una estesa puntualizzazione delle attività da compiere nell’ambito
quotidiano.
(12) Regolamento Generale cit., pp. 26-27.
(13) Regolamento Generale cit., p. 27.
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