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200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE
della gendarmerie del 1820 per il servizio d’istituto,
aggiungendo che in relazione ai rapporti tra Carabinieri
e autorità civili “eziandio fu quasi letteralmente tradotto
dal francese” . Sicuramente, l’affermazione di Arnulfi
(24)
tiene conto non solo della sua esperienza, poiché in ser-
vizio nel corpo dei Carabinieri Reali sin dal 1820, ma di
quanto aveva avuto modo di leggere e di studiare sino a
quel momento . Ciò tuttavia merita un riscontro.
(25)
L’ordinanza reale del 1820 era divisa in due parti:
la prima su due capitoli (De l’institution de la Gendarmerie,
1820 Gendarme royal
du personnel) e la seconda su tre capitoli (Des rapports de la (Fonte: «Source gallica.bnf.fr /
gendarmerie avec les différentes autorités, du service e infine Police Bibliothèque nationale de France»)
et discipline, ordre intérieur) per complessivi 319 articoli.
Il capitolo 1 della parte prima era composto da tre articoli, mentre il secon-
do da 34 articoli organizzati in sette paragrafi. Nella seconda parte, i primi 70
articoli erano riservati al primo capitolo Des rapports de la gendarmerie avec les diffé-
rentes autorités suddiviso in sei paragrafi e cinque sezioni.
Il secondo capitolo Du service era strutturato su 141 articoli, cinque para-
grafi e otto sezioni. Il terzo e ultimo capitolo Police et discipline, ordre intérieur si
sviluppava su 68 articoli, e nove paragrafi. È evidente che la struttura
dell’Ordonnance si presentava squilibrata in riferimento alla parte del servizio che
disciplinava minuziosamente le disposizioni per tutti i militari della
Gendarmeria Reale, compresi gli ufficiali. Allo scopo di avere la certezza delle
affermazioni dell’Arnulfi, quindi si è proceduto ad una comparazione dei due
principali testi di riferimento: l’Ordonnance e il Regolamento Generale.
Si può affermare prima facie che il Regolamento Generale è per magna pars
estratto dal testo francese, con alcune eccezioni. Ciò, va ricordato, per chiara
traslazione delle norme francesi all’interno del sistema statuale sardo-piemon-
tese. A questo si deve aggiungere la necessità di un sistema statuale fortemente
centralizzato ma anche presente sul territorio, superando i particolarismi che il
Piemonte aveva persistenti in Antico Regime .
(26)
(24) Emanuele FACCENDA, I Carabinieri tra storia e mito 1814-1861, Roma, Carocci Editore, 2009, p. 30.
(25) F. CARBONE, Repertorio degli ufficiali cit., ad nomen.
(26) Resta evidente, comunque quanto affermato dalla Mongiano: “Per concludere, si può dun-
que notare che, da quest’ultima riforma, il modello organizzativo francese usciva in parte
ridimensionato e, per certi versi, adattato all’ordinamento sabaudo, facendo convivere il
nuovo con l’antico”, Elisa MONGIANO, La Segreteria degli interni e la polizia, in “Ombre e luci
della Resturazione - Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di
Sardegna, Atti del convegno Torino, 21-24 ottobre 1991”, Roma, Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1997, pp. 105-119.
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