Page 24 - Rassegna 2022-4_Inserto
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FLAVIO CARBONE
Dunque, sono evidenti ictu oculi le enormi differenze tra le norme che,
solamente a una osservazione superficiale, sembrerebbero uguali.
Le disposizioni del Regolamento tese a informare entro 24 ore il ministero
degli Interni creano una gerarchia di priorità; attribuendo come primo elemen-
to il contrasto alle “macchinazioni contro il Governo”, l’estensore ha voluto
indicare una scala di priorità rispetto gli altri compiti, secondo un criterio di
importanza.
In questo caso, seguendo la storia del Piemonte e della casata, i Savoia
intendevano tutelarsi dai rischi che già avevano vissuto alla fine dell’Antico
Regime e poi con la rivoluzione liberale del marzo 1821, ovvero la possibilità
che ci fossero tentativi di sovvertire l’ordine costituito. Al contrario, dall’altra
parte della catena montuosa, non vi sono indicazioni circa i tempi di comuni-
cazione. Inoltre, la lista non da un ordine di priorità ma sembra mettere sullo
stesso piano tutti i differenti avvenimenti straordinari da comunicare al ministe-
ro dell’Interno. A maggior ragione e in linea con quanto detto poc’anzi, si com-
prende bene il motivo di far adottare un servizio di ordinanze (artt. 354-372) ai
Carabinieri Reali che avrebbe fornito quella tempestività e immediatezza della
comunicazione indispensabile per organizzare un intervento coordinato a livel-
lo centrale.
Non si rinviene nel testo italiano la presenza di una grandissima parte
dell’Ordonnance legata al ruolo degli ufficiali francesi inserita nel capitolo II “Del
servizio”, Funzioni degli ufficiali di tutti i gradi, section V. - Des officiers de gendar-
merie considerérés comme officiers de police ausiliaire (artt. 148-175).
In questa porzione si attribuivano agli ufficiali di Gendarmeria ruoli e
responsabilità ben precisi secondo le disposizioni del Code d’instruction criminelle.
L’obbligo consisteva principalmente nel riferire all’autorità giudiziaria ciò
che era accaduto o che il personale dipendente aveva verbalizzato, senza poter
condurre alcun tipo di attività preliminare.
In questo senso, si trattava dell’attribuzione delle funzioni di polizia giudi-
ziaria agli ufficiali della Gendarmeria che, però, il Regolamento Generale non
prevedeva per gli ufficiali italiani.
In questo senso, dalla lettura dei testi, emerge chiaramente che le attività
di polizia giudiziaria (nel senso più moderno del termine) erano in capo ai sot-
tufficiali comandanti di stazione che riferivano alle autorità preposte sul territo-
rio sardo-piemontese.
Dunque, le funzioni attribuite agli ufficiali dei Carabinieri Reali erano
orientate sia ai compiti di carattere militare (in qualità di corpo militare destinato
ad operare in guerra sia con reparti di combattimento, sia con funzioni di polizia
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