Page 24 - Rassegna 2022-4_Inserto
P. 24

FLAVIO CARBONE




                  Dunque, sono evidenti ictu oculi le enormi differenze tra le norme che,
             solamente a una osservazione superficiale, sembrerebbero uguali.
                  Le disposizioni del Regolamento tese a informare entro 24 ore il ministero
             degli Interni creano una gerarchia di priorità; attribuendo come primo elemen-
             to il contrasto alle “macchinazioni contro il Governo”, l’estensore ha voluto
             indicare una scala di priorità rispetto gli altri compiti, secondo un criterio di
             importanza.
                  In questo caso, seguendo la storia del Piemonte e della casata, i Savoia
             intendevano  tutelarsi  dai  rischi  che  già  avevano  vissuto  alla  fine  dell’Antico
             Regime e poi con la rivoluzione liberale del marzo 1821, ovvero la possibilità
             che ci fossero tentativi di sovvertire l’ordine costituito. Al contrario, dall’altra
             parte della catena montuosa, non vi sono indicazioni circa i tempi di comuni-
             cazione. Inoltre, la lista non da un ordine di priorità ma sembra mettere sullo
             stesso piano tutti i differenti avvenimenti straordinari da comunicare al ministe-
             ro dell’Interno. A maggior ragione e in linea con quanto detto poc’anzi, si com-
             prende bene il motivo di far adottare un servizio di ordinanze (artt. 354-372) ai
             Carabinieri Reali che avrebbe fornito quella tempestività e immediatezza della
             comunicazione indispensabile per organizzare un intervento coordinato a livel-
             lo centrale.
                  Non si rinviene nel testo italiano la presenza di una grandissima parte
             dell’Ordonnance legata al ruolo degli ufficiali francesi inserita nel capitolo II “Del
             servizio”, Funzioni degli ufficiali di tutti i gradi, section V. - Des officiers de gendar-
             merie considerérés comme officiers de police ausiliaire (artt. 148-175).
                  In  questa  porzione  si  attribuivano  agli  ufficiali  di  Gendarmeria  ruoli  e
             responsabilità ben precisi secondo le disposizioni del Code d’instruction criminelle.
                  L’obbligo consisteva principalmente nel riferire all’autorità giudiziaria ciò
             che era accaduto o che il personale dipendente aveva verbalizzato, senza poter
             condurre alcun tipo di attività preliminare.
                  In questo senso, si trattava dell’attribuzione delle funzioni di polizia giudi-
             ziaria agli ufficiali della Gendarmeria che, però, il Regolamento Generale non
             prevedeva per gli ufficiali italiani.
                  In questo senso, dalla lettura dei testi, emerge chiaramente che le attività
             di polizia giudiziaria (nel senso più moderno del termine) erano in capo ai sot-
             tufficiali comandanti di stazione che riferivano alle autorità preposte sul territo-
             rio sardo-piemontese.
                  Dunque,  le  funzioni  attribuite  agli  ufficiali  dei  Carabinieri  Reali  erano
             orientate sia ai compiti di carattere militare (in qualità di corpo militare destinato
             ad operare in guerra sia con reparti di combattimento, sia con funzioni di polizia

             22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29