Page 26 - Rassegna 2022-4_Inserto
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FLAVIO CARBONE




                  Da un punto di vista prettamente operativo, invece, l’enorme differenza si
             apprezza tra i “doveri dei Carabinieri Reali nell’esecuzione del servizio ordina-
             rio, e straordinario”. Gli articoli 258-267 trattano della materia del travestimen-
             to prescrivendo che
                  Nei casi in cui per l’esecuzione d’una operazione secreta, difficile e rilevante, potesse ostare
                  la vista dell’uniforme e delle armi d’ordinanza, sarà lecito ai Carabinieri Reali, per assicu-
                  rarne l’esito, di far uso del vestiario borghese (art. 258).
                  Tale disposizione ha grande importanza e certifica che, sin dai primi anni di
             costituzione dei Carabinieri Reali, oltre ai necessari formalismi e alla rappresen-
             tazione dello Stato attraverso l’uniforme e l’operato di questi militari, il vertice
             previde e fece autorizzare, a livello politico, la possibilità di ricorrere all’uso di
             abiti civili che, insieme ad armi non d’ordinanza, avrebbero potuto garantire la
             riuscita di un servizio particolarmente delicato. Ciò non significava che i militari
             erano autorizzati all’uso permanente dell’abito borghese, ma che le regole dei
             Carabinieri Reali prevedevano tale opportunità per finalità info-investigative e
             disponevano le modalità per autorizzare i militari ad adottare anche questo forma
             di servizio per raggiungere gli scopi legati all’assolvimento dei loro compiti.
                  Si consideri dunque, senza voler diminuire il prestigio di investigatori entrati
             a pieno titolo nella Storia dell’Arma, che i servizi svolti da Chiaffredo Bergia nel
             contrasto al Brigantaggio, al di là della narrazione enfatica di fine XIX secolo,
             rappresentavano una modalità di svolgimento del servizio ordinario delle stazioni
             Carabinieri Reali prima dello stesso Regolamento Generale .
                                                                     (31)
                  In questo senso, la distinzione è ancora più marcata con la Gendarmeria se
             si considera che neppure gli ufficiali di quest’ultima potevano vestire in borghese
             per motivi di servizio, al punto che “Les officiers de tout grade de la gendarmerie
             doivent toujours être en tenue militaire lors de leurs revues et tournées, et toutes
             les fois qu’ils ont à conférer avec les autorités pour des objets de service” (art. 176
             Ord.). Un altro elemento che differenzia i Carabinieri si può rinvenire nella parte
             quarta del Regolamento (Ordine interno e disciplina) in particolare, tra l’altro,
             quando sono riportati i doveri religiosi , l’ordinario e la circolare periodica .
                                                 (32)
                                                                                    (33)
             (31)  Su Bergia, si vedano Giuseppe MIOZZI, L’Arma dei Carabinieri Reali nella repressione del brigan-
                  taggio (1860-1870), Firenze, Aldo Funghi, 1923 e Carabinieri 1814-1980 cit., pp. 204-217. In R.
                  DENICOTTI, Delle vicende cit., p. [111] se ne esalta il ruolo, ma non si dice nulla sulle modalità
                  operative del suo successo.
             (32)  Non vi è traccia di doveri religiosi nell’Ordonnance.
             (33)  La circolare periodica rappresentava la forma scritta di comunicazione interna al Corpo dei
                  Carabinieri Reali per portare a conoscenza della base inizialmente i comportamenti negativi
                  tenuti da alcuni suoi appartenenti con le sanzioni irrogate e quindi anche le azioni di merito che
                  avevano dato luogo a riconoscimenti e ricompense. Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri,
                  Carabinieri cit., pp. 48-49. Si veda anche F. CARBONE, Tra carte e caserme, cit., pp. 449-452.

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