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FLAVIO CARBONE
Ciò che sicuramente acuisce un confronto che, permanendo nei termini
dei formalismi piemontesi, mette in luce un certo contrasto è il paragone dei
Carabinieri Reali ai soldati di giustizia che portò D’Oncieu a intervenire in
modo più significativo .
(39)
In sostanza, la richiesta avanzata dall’ispettore generale era piuttosto chiara:
si trattava di comprendere il motivo della richiesta di intervento avanzata dal-
l’autorità (politica, giudiziaria e amministrativa) per dare gli elementi necessari
ai comandanti di Stazione di agire con immediatezza soddisfacendo le richieste
dell’autorità, anche attraverso quelle conoscenze ulteriori che i militari dei
Carabinieri Reali avevano acquisito nel frattempo. Il diniego della motivazione
avrebbe messo in difficoltà gli operatori poiché avrebbero agito senza avere la
consapevolezza della ragione per la quale intervenivano.
La querelle si chiuse con l’accoglimento delle istanze dei Carabinieri
attraverso la memoria di D’Oncieu. Questo riuscì a chiarire i motivi al
punto che il sovrano accolse in toto le chiarificazioni presentate dall’ispet-
tore generale.
Si può ritenere, in linea generale, che tale confronto o addirittura scontro,
possa essere inserito in quel dialogo tra istituzioni statuali soprattutto in un’epoca
come quella della Restaurazione dove alcune di queste cercavano di mantenere
privilegi oramai superati.
In questo senso, si concorda con Bosio che, riferendosi ad un periodo pre-
cedente delle vicende dei Carabinieri così si esprime:
Il neonato Corpo che si era venuto ad installare in un’amministrazione già fortemente mili-
tarizzata, aveva suscitato invidie e gelosie non solo negli altri reparti dell’esercito, ma anche
tra i comandanti militari, i sindaci e le autorità giudiziarie che vedevano di traverso il fatto
di esser sottoposti, per quanto riguardava l’ordine pubblico, a ufficiali dei carabinieri, anche
di grado subalterno .
(40)
In effetti, va ricordato che, rispetto al Piemonte di Antico Regime, il giovane
corpo dei Carabinieri Reali rappresentava un elemento di novità e di intrusione al
(39) E. FACCENDA, I Carabinieri cit., pp. 147-148. In questo senso, la posizione dei soldati di giusti-
zia di Antico Regime non era particolarmente felice, anche ci sono solo cenni sommari in R.
DENICOTTI, Delle vicende cit., pp. [11-15]. Si veda anche Michael BROERS, L’ordine pubblico nella
prima Restaurazione, 1814-1820, in “Ombre e luci della Restaurazione - Trasformazioni e con-
tinuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna, Atti del convegno Torino, 21-24 otto-
bre 1991”, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni
Archivistici, 1997, pp. 139-140.
(40) Andrea BOSIO, Criminalità, giustizia e ordine pubblico a Torino nella prima metà dell’Ottocento (1814-61),
tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Trento, XXVII ciclo dottorale,
2015, pag. 28, consultabile all’indirizzo internet http://eprints-phd.biblio.unitn.it/1462/ in
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