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FLAVIO CARBONE




                  Ciò che sicuramente acuisce un confronto che, permanendo nei termini
             dei formalismi piemontesi, mette in luce un certo contrasto è il paragone dei
             Carabinieri  Reali  ai  soldati  di  giustizia  che  portò  D’Oncieu  a  intervenire  in
             modo più significativo .
                                  (39)
                  In sostanza, la richiesta avanzata dall’ispettore generale era piuttosto chiara:
             si trattava di comprendere il motivo della richiesta di intervento avanzata dal-
             l’autorità (politica, giudiziaria e amministrativa) per dare gli elementi necessari
             ai comandanti di Stazione di agire con immediatezza soddisfacendo le richieste
             dell’autorità,  anche  attraverso  quelle  conoscenze  ulteriori  che  i  militari  dei
             Carabinieri Reali avevano acquisito nel frattempo. Il diniego della motivazione
             avrebbe messo in difficoltà gli operatori poiché avrebbero agito senza avere la
             consapevolezza della ragione per la quale intervenivano.
                  La  querelle si chiuse con l’accoglimento delle istanze dei Carabinieri
             attraverso  la  memoria  di  D’Oncieu.  Questo  riuscì  a  chiarire  i  motivi  al
             punto che il sovrano accolse in toto le chiarificazioni presentate dall’ispet-
             tore generale.
                  Si può ritenere, in linea generale, che tale confronto o addirittura scontro,
             possa essere inserito in quel dialogo tra istituzioni statuali soprattutto in un’epoca
             come quella della Restaurazione dove alcune di queste cercavano di mantenere
             privilegi oramai superati.
                  In questo senso, si concorda con Bosio che, riferendosi ad un periodo pre-
             cedente delle vicende dei Carabinieri così si esprime:
                  Il neonato Corpo che si era venuto ad installare in un’amministrazione già fortemente mili-
                  tarizzata, aveva suscitato invidie e gelosie non solo negli altri reparti dell’esercito, ma anche
                  tra i comandanti militari, i sindaci e le autorità giudiziarie che vedevano di traverso il fatto
                  di esser sottoposti, per quanto riguardava l’ordine pubblico, a ufficiali dei carabinieri, anche
                  di grado subalterno .
                                (40)
                  In effetti, va ricordato che, rispetto al Piemonte di Antico Regime, il giovane
             corpo dei Carabinieri Reali rappresentava un elemento di novità e di intrusione al

             (39)  E. FACCENDA, I Carabinieri cit., pp. 147-148. In questo senso, la posizione dei soldati di giusti-
                  zia di Antico Regime non era particolarmente felice, anche ci sono solo cenni sommari in R.
                  DENICOTTI, Delle vicende cit., pp. [11-15]. Si veda anche Michael BROERS, L’ordine pubblico nella
                  prima Restaurazione, 1814-1820, in “Ombre e luci della Restaurazione - Trasformazioni e con-
                  tinuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna, Atti del convegno Torino, 21-24 otto-
                  bre 1991”, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni
                  Archivistici, 1997, pp. 139-140.
             (40)  Andrea BOSIO, Criminalità, giustizia e ordine pubblico a Torino nella prima metà dell’Ottocento (1814-61),
                  tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Trento, XXVII ciclo dottorale,
                  2015, pag. 28, consultabile all’indirizzo internet http://eprints-phd.biblio.unitn.it/1462/ in
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