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200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE




               quale gli antichi poteri reagirono spesso cercando di comprimerne la portata e
               il raggio d’azione come era già successo alcuni anni prima allorché la direzione
               generale del Buongoverno fu attribuita proprio agli ufficiali dei Carabinieri .
                                                                                         (41)
               In questo senso, si può quindi ipotizzare che il sovrano e gli uomini di governo
               a lui fedeli avessero ritenuto opportuno convenire con il pensiero di D’Oncieu
               nella logica di bilanciamento dei poteri che si manteneva tra i diversi corpi dello
               Stato dell’epoca.
                    Si crede dunque che quanto espresso sinora possa definitivamente confer-
               mare quanto già nel 1941 la Rivista dei Carabinieri Reali affermava in merito alla
               narrazione di fantasia che avrebbe visto il Regolamento Generale scritto da un
               sacerdote. In questo senso, chiarisce bene il clima di trasformazione e l’assenza
               di qualsiasi collegamento con tale suggestione un dispaccio del 15 aprile 1843
               che interessava il comandante generale, a proposito dell’applicazione del rego-
               lamento di disciplina militare del 18 agosto 1840, in questi termini:
                    I doveri generali […] le regole di subordinazione, di rispetto, di disciplina dal medesimo
                    regolamento determinate, vogliono intendersi, e sono bensì comuni ai militari in generale di
                    qualunque grado ed arma e quindi comuni pure ai carabinieri reali; ma quanto ai doveri
                    speciali inerenti all’Arma, e quanto pure al servizio, alle norme di disciplina intorno al
                    modo di infliggere le punizioni ed alle altre simili particolarità, le quali tutte sono determi-
                    nate dal regolamento di servizio del 16 ottobre 1822 speciale ai carabinieri reali, deve il
                    regolamento ora detto essere tuttora mantenuto fermo e strettamente eseguito .
                                                                           (42)
                    In definitiva, non si evince alcuna possibilità di associare il Regolamento
               Generale del corpo dei Carabinieri Reali alla regola gesuitica, anche tenendo
               conto  che  il  sacerdote  a  cui  fu  attribuito  asseritamente  tale  compito  visse
               durante la prima parte del regno di Carlo Alberto e dunque ben lontano da
               quel 1822.
                    Le trasformazioni dello Stato attraverso l’ascesa al trono di Carlo Alberto
               portarono a radicali cambiamenti anche per l’Arma dei Carabinieri, con la sop-
               pressione dell’Ispezione Generale sostituita dal Comando Generale (e la relativa
               carica di comandante generale) e lo scioglimento delle divisioni di Sardegna a
               favore della scelta sovrana di istituire il reggimento Cavalleggeri di Sardegna .
                                                                                         (43)
               Gli interventi del periodo carloalbertino portarono a riduzioni di bilancio e di
               organico soprattutto nella prima fase di governo assolutista.
               (41)  Tra i primi, R. DENICOTTI, Delle vicende dell’Arma cit., pp. [37-40].
               (42)  ***, Interrogativi in margine alla storia dell’Arma. Il nostro Regolamento Generale è opera di un padre gesui-
                    ta, in Rivista dell’Arma dei Carabinieri Reali, a. VIII (1941), n. 1 (gennaio/febbraio), pp. 39-40.
               (43)  Sulla  questione  si  rinvia  a  R.  DENICOTTI,  Delle  vicende  cit.,  pp.  [57-67]  e  E.  FACCENDA,  I
                    Carabinieri cit., pp. 175-187. Non dice nulla invece Edoardo SCALA, L’Arma dal 1814 ad oggi,
                    in Carabinieri, Roma, Istituto di Divulgazione Storica, 1955, pp. 3-122.

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