Page 29 - Rassegna 2022-4_Inserto
P. 29
200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE
A tale proposito, le regie patenti del 12 ottobre 1822 prevedevano che
“L’azione delle Autorità giudiziarie, economiche e politiche sovra i Carabinieri
Reali per tutto ciò, che concerne l’impiego di questa forza pubblica, per la con-
servazione della pubblica tranquillità, non potrà esercitarsi altrimenti che per
iscritto, ed in forma di richiesta” (art. 34), mentre poco dopo era precisato che
“le medesime conterranno le qualità dell’Autorità richiedente, e l’oggetto della
richiesta […] I Carabinieri Reali non dovranno dar corso alle richieste non fatte
in conformità di questo articolo”.
Tale testo si presenta simile, ma non uguale, nel Regolamento Generale
che prescrive all’art. 120 che
Le richieste di qualunque sorta devono sempre essere fatte per iscritto, dirette ai Comandanti
delle Stazioni, e contenere le qualità del richiedente, l’oggetto, ed il motivo delle medesime […] I
Carabinieri Reali non devono dar corso alle richieste non fatte in conformità di questo articolo.
Il confronto si avviò nel 1824 su istanza di alcuni giudici di Saluzzo e di
Cuneo, “nonostante il prefetto del tribunale di Cuneo abbia già espresso parere
a loro contrario” .
(36)
I giudici si rivolsero all’avvocato fiscale generale di Torino e questi al mini-
stro degli Interni, segnalando che il Regolamento “non è stato registrato come
una legge dello Stato, poiché destinato a uso di un reparto dell’esercito, hanno
ritenuto che non fosse intenzione sovrana costringere la giustizia all’osservanza
di norme interne militari” .
(37)
Secondo l’autore, si tratta di un “contenzioso burocratico coll’autorità giu-
diziaria”; in realtà D’Oncieu è piuttosto preciso e richiama direttamente
l’Ordonnance francese che è servita da riferimento.
Infatti, l’articolo 56 di quest’ultima prescrive che “Les réquisitions doivent
énoncer la loi qui les autorise, le motif, l’ordre, le jugement ou l’acte administra-
tif en vertu duquel la gendarmerie est requise”.
Dunque, poiché si può ritenere proprio D’Oncieu l’autore concettuale del
Regolamento Generale e colui che lo presentò per l’approvazione, le sue con-
siderazioni sembrano andare nella direzione di una puntuale interpretazione
della norma che, di fatto ricorda lo stesso Faccenda, il sovrano e il ministro
degli Interni condivisero tanto da dare luogo a chiarimenti nel corso degli anni
successivi .
(38)
(36) E. FACCENDA, I Carabinieri cit., p. 145.
(37) Ibidem, p. 146.
(38) Non si condivide la riflessione dell’autore che ritiene questo confronto fra istituzioni della
Restaurazione come il tentativo del vertice dei Carabinieri Reali di esaltare un’immagine posi-
tiva che stava ricostruendo dopo il fallimento del moto liberale del 1821.
27