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200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE




               militare), sia di polizia ordinaria; in questo caso essi operavano con compiti di
               polizia di sicurezza il cui scopo principale era evitare la commissione dei reati;
               inoltre, essi avevano compiti significativi anche di carattere informativo, consi-
               derato che proprio le stazioni Carabinieri rappresentavano il primo elemento
               della catena informativa che si articolava su tutto il territorio del regno, con
               l’onere di segnalare superiormente tutto ciò che accadeva nel territorio di pro-
               pria  competenza.  Gli  ufficiali,  in  questo  senso,  avevano  la  responsabilità  di
               vagliare le informazioni giunte dalle stazioni e di informare le autorità superiori e,
               se del caso, di governo nel più breve tempo possibile commisurato al tipo di
               evento segnalato.
                    Infine, gli ufficiali dei Carabinieri assolvevano anche le funzioni di coman-
               danti di reparti militari sottoposti alla disciplina speciale che dovevano esercitare
               maggiormente, per quella confidenza che il sovrano attribuiva ai Carabinieri
               Reali sui quali, dunque, si riversavano le aspettative del governo.
                    Ciò, tuttavia, non significa che nel regno al di qua delle Alpi, gli ufficiali
               non potessero svolgere attività di carattere investigativo ma, più semplicemente,
               in primis non era loro demandata tale funzione che costituiva invece il core business
               per i sottufficiali comandanti di Stazione e i militari dipendenti. In secundiis gli
               ufficiali avevano la responsabilità di vigilare affinché le informazioni contenute
               nei verbali fossero corrette e puntuali e questi fossero redatti in modo proprio,
               ivi compresi quelli compilati per funzioni che oggigiorno si possono definire di
               polizia giudiziaria.
                    Inoltre, la funzione di tesoriere attribuito agli ufficiali francesi, presente
               puntualmente  nel  testo  (artt.  144-147  Ord.),  non  necessitava  di  particolari
               disposizioni in Piemonte per il carattere accentrato del sistema di contabilità e
               amministrazione; inoltre, si consideri che solo un piccolo nucleo di specialisti
               adottava il regolamento di contabilità approvato poco tempo prima .
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                    Sono evidentemente assenti nel piccolo regno anche le disposizioni da
               adottare in caso di riunione dei Colléges électoraux (artt. 48-51), nonché quelle
               legate  al  ruolo  all’interno  dei  porti  e  degli  arsenali  previsto  invece
               nell’Ordonnance (artt. 228-250). Al contrario, il Regolamento riportava indicazio-
               ni precise sulla gestione degli uffici e della corrispondenza (artt. 390-435) che
               danno un’idea della necessità di avere militari in grado di adempiere funzioni
               che avevano un certo rilievo.

               (30)  Secondo quanto potuto verificare, il primo regolamento d’amministrazione dei Carabinieri
                    risaliva al 28 novembre 1816. A questo fece seguito un nuovo regolamento, approvato dalla
                    Segreteria di Guerra e Marina il 27 novembre 1819, si veda Regolamento di amministrazione
                    e contabilità del Corpo dé Carabinieri Reali, Torino, Stamperia Reale, 1819 e R. DENICOTTI,
                    Delle vicende dell’Arma cit., p. [46] e F. CARBONE, cit. pp. 202 e 210 e seg.

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