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200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE
In questo senso, l’Ordonnance non riportava alcuna
indicazione (artt. 9-13), al punto che militari in servi-
zio o in congedo con almeno quattro anni, una volta
immessi nel corpo, erano destinati direttamente alle
unità . Emerge dunque la necessità di costituire un
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reparto addestrativo, adatto alle necessità del momen-
to e in grado di trasmettere quel sapere teorico-pratico
indispensabile sia all’assolvimento di istituzione mili-
tare, sia di forza dell’ordine a competenza generale.
Quest’ultimo aspetto va sottolineato; attraverso i
Carabinieri Reali il sovrano riuscì finalmente ad avere
un organismo di polizia che avesse la capacità di ope-
rare su tutto il territorio del regno e con diverse com-
petenze, dalla polizia di sicurezza, alla polizia giudiziaria,
a quella militare e altre ancora. Si trattava di un eviden-
te salto di livello che abbracciava il piccolo Stato e che,
attraverso la progressiva estensione delle competenze
territoriali dei Carabinieri, ne faceva uno strumento di
grande efficacia per le necessità di governo di casa
Savoia. In questo senso deve essere letta la decisione
di Carlo Felice di incorporare nel corpo dei
Carabinieri Reali, alcuni elementi scelti della reale 1820 Cacciatore Reale di
Sardegna
Gendarmeria ligure e dei Cacciatori Reali di Sardegna (Fonte: General Research
e di estenderne l’operato a tutto il territorio. Division, The New York Public
Library, Digital Collections)
Ciò, va ricordato, senza sovvertire i poteri esistenti
nei diversi territori del regno e dunque riuscendo ad inserire i Carabinieri in un sistema
politico, giudiziario e sociale differente sulla base del territorio da proteggere.
In merito al personale, poi, le differenze tra i due testi normativi sono più
sottili a parere di chi scrive. La norma francese, nel capitolo II Du service, dedica
tutta una parte alle Fonctions des officiers de tout grade (artt. 123-178), ma non fa
alcun riferimento esplicito ai Bass’Uffiziali che il Regolamento Generale inseri-
sce nel suo capitolo II Attribuzioni, e doveri degli Uffiziali, e Bass’Uffiziali
d’ogni grado. Di questi ultimi si parla negli articoli 204-214 allorché si tratta
delle incombenze dei comandanti di suddivisione di seconda classe attribuita a
sottufficiali (artt. 204-207), dei compiti dei comandanti di stazione (artt. 208-210) e,
infine degli Appointés (artt. 211-214).
(29) Benoît HABERBUSCH, L’histoire des écoles de sous-officiers de la Gendarmerie, in Les amis de la gendar-
merie, a. LXXIX, n. 314 (maggio 2016), pp. 57-59.
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