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200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE




                    In questo senso, l’Ordonnance non riportava alcuna
               indicazione (artt. 9-13), al punto che militari in servi-
               zio o in congedo con almeno quattro anni, una volta
               immessi  nel  corpo,  erano  destinati  direttamente  alle
               unità . Emerge dunque la necessità di costituire un
                    (29)
               reparto addestrativo, adatto alle necessità del momen-
               to e in grado di trasmettere quel sapere teorico-pratico
               indispensabile sia all’assolvimento di istituzione mili-
               tare,  sia  di  forza  dell’ordine  a  competenza  generale.
               Quest’ultimo  aspetto  va  sottolineato;  attraverso  i
               Carabinieri Reali il sovrano riuscì finalmente ad avere
               un organismo di polizia che avesse la capacità di ope-
               rare su tutto il territorio del regno e con diverse com-
               petenze, dalla polizia di sicurezza, alla polizia giudiziaria,
               a quella militare e altre ancora. Si trattava di un eviden-
               te salto di livello che abbracciava il piccolo Stato e che,
               attraverso la progressiva estensione delle competenze
               territoriali dei Carabinieri, ne faceva uno strumento di
               grande  efficacia  per  le  necessità  di  governo  di  casa
               Savoia. In questo senso deve essere letta la decisione
               di  Carlo  Felice  di  incorporare  nel  corpo  dei
               Carabinieri  Reali,  alcuni  elementi  scelti  della  reale   1820 Cacciatore Reale di
                                                                             Sardegna
               Gendarmeria ligure e dei Cacciatori Reali di Sardegna    (Fonte: General Research
               e di estenderne l’operato a tutto il territorio.       Division, The New York Public
                                                                       Library, Digital Collections)
                    Ciò, va ricordato, senza sovvertire i poteri esistenti
               nei diversi territori del regno e dunque riuscendo ad inserire i Carabinieri in un sistema
               politico, giudiziario e sociale differente sulla base del territorio da proteggere.
                    In merito al personale, poi, le differenze tra i due testi normativi sono più
               sottili a parere di chi scrive. La norma francese, nel capitolo II Du service, dedica
               tutta una parte alle Fonctions des officiers de tout grade (artt. 123-178), ma non fa
               alcun riferimento esplicito ai Bass’Uffiziali che il Regolamento Generale inseri-
               sce  nel  suo  capitolo  II  Attribuzioni,  e  doveri  degli  Uffiziali,  e  Bass’Uffiziali
               d’ogni grado. Di questi ultimi si parla negli articoli 204-214 allorché si tratta
               delle incombenze dei comandanti di suddivisione di seconda classe attribuita a
               sottufficiali (artt. 204-207), dei compiti dei comandanti di stazione (artt. 208-210) e,
               infine degli Appointés (artt. 211-214).

               (29)  Benoît HABERBUSCH, L’histoire des écoles de sous-officiers de la Gendarmerie, in Les amis de la gendar-
                    merie, a. LXXIX, n. 314 (maggio 2016), pp. 57-59.

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