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FLAVIO CARBONE




                  Dunque un regolamento unico per disciplinare il servizio dei Carabinieri
             Reali sulla falsariga di quanto si faceva nella Francia della Restaurazione. Ma gli
             allineamenti  sono  legati  alle  funzioni  che  tuttavia  non  sono  perfettamente
             sovrapponibili, nonostante la Francia rimanga a lungo il modello di riferimento
             per il piccolo regno di Sardegna prima e il regno d’Italia poi.
                  Se si considera come base di partenza il Regolamento Generale, la strut-
             tura  enunciata  precedentemente  non  corrisponde  perfettamente  a  quella
             dell’Ordonnance. Infatti, va detto che l’opera di ricucitura delle norme francesi
             nella traduzione e applicazione per i Carabinieri Sardo-piemontesi fa emergere
             alcune differenze in linea con il ruolo che Carabinieri Reali e Gendarmerie Royale
             avevano nelle rispettive società.
                  Per osservare una delle prime difformità, si consideri il secondo comma
             dell’articolo 1 del Regolamento Generale: “Una vigilanza attiva, non interrotta,
             e  repressiva  costituisce  l’essenza  del  servizio”,  mentre  l’Ordonnance  parla  più
             semplicemente di “surveillance continue et répressive constitue l’essence de son
             service” .
                    (27)
                  L’aspetto che si vuole mettere in relazione sono le modeste modifiche nel
             testo, peraltro provenienti dagli interventi normativi del 1816, dove la sorve-
             glianza per i Carabinieri deve essere soprattutto attiva.
                  Su questo, si ritiene necessario fare una piccola precisazione, legata alla
             funzione attribuita ai Carabinieri. Il ruolo che emerge nei documenti e nei testi
             normativi dell’Età della Restaurazione è di custodi dell’ordine e dell’esecuzione
             delle leggi quali espresse emanazioni della volontà del sovrano “per grazia di Dio”
             nel  Piemonte  feliciano.  Ciò  lascia  intravedere  chiaramente  che  proprio  i
             Carabinieri rappresentavano quel primo elemento di tangibile presenza dello
             Stato sino negli angoli più remoti del Paese di allora.
                  Un elemento particolarmente innovativo nel Regolamento è l’istituzione
             del deposito allievi, recentemente celebrato a Torino . Il deposito allievi, isti-
                                                                (28)
             tuito con le regie patenti del 12 ottobre 1822, rappresentò nel tempo il centro
             di formazione per eccellenza degli aspiranti Carabinieri che, al termine del per-
             corso addestrativo, erano destinati alle stazioni.

             (27)  Si rinvia a Ferdinando ANGELETTI, La fortuna di una definizione, in Notiziario Storico dell’Arma
                  dei  Carabinieri,  a.VII  (2022),  n.  2  (marzo-aprile),  pagg.  44-51  e  anche  Flavio  CARBONE,
                  Repertorio degli ufficiali, cit., pagg. XCVI-985, p. XXIII.
             (28)  La ricorrenza è stata celebrata con il giuramento solenne il 23 luglio 2022 e una mostra “Guard-
                  a-voi! Due secoli della Scuola Allievi Carabinieri di Torino”, tenutasi dapprima presso il Mastio
                  della Cittadella dal 1° al 31 luglio 2022 e quindi a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale
                  della Regione Piemonte. Sul giuramento, Rosario SCOTTO DI CARLO, A scuola da 200 anni, in Il
                  Carabiniere, a. LXXV, n. 8/9 2022, pagg. 60-61. In merito alla mostra, si veda il catalogo “Guard-
                  a-voi! Due secoli della Scuola Allievi Carabinieri di Torino”, s.n., s.i., s.d. (ma Torino, 2022).

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