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FLAVIO CARBONE
Nello specifico, il testo normativo partiva dalla considerazione generale
che sebbene i Carabinieri fossero sparsi su tutto il territorio statale era necessario
mantenerli saldamente coesi nel morale; “anzi ne deriva maggior importanza
d’ispirare, e mantenere costantemente un solo spirito di corpo, un solo interesse,
un solo scopo nelle singole Stazioni” . Quindi, il motivo principale per cui si
(20)
era ritenuto necessario raccogliere in un unico testo tutte le disposizioni relative
ai Carabinieri era collegato proprio alla necessità di mantenere uniti moralmente
i Carabinieri e il loro comandante. Tuttavia, si doveva stimolare lo spirito di
corpo attraverso l’esempio e l’emulazione. Tale obiettivo era perseguito dal
colonnello che avrebbe “mensilmente compilato, e diramato a tutte le Stazioni,
un ristretto nominativo delle più distinte azioni di merito e delle ricompense,
come delle rilevanti mancanze e punizioni.
Questo compendio periodico comprenderà pure le mutazioni personali, e
gli altri avvenimenti, che possono particolarmente riflettere ed interessare il reg-
gimentale, e disciplinare del corpo” . L’ultimo articolo riservato alla circolare
(21)
periodica imponeva al comandante di stazione la “diligente lettura all’intiera sua
brigata riunita” e quindi la classificazione della circolare periodica in ordine cro-
nologico, “formandone una serie separata dalle altre circolari” .
(22)
5. Un modello a riferimento: l’Ordonnance Royale del 1820
Secondo alcuni studi più recenti, il Regolamento Generale sarebbe stato
elaborato sulla base dell’Ordonnance Royale del 29 ottobre 1820, “portant règle-
ment sur le service de la Gendarmerie” . Più precisamente, prendendo a
(23)
spunto una proposta di riorganizzazione dei Carabinieri datata 1856 e firmata
dal tenente colonnello Trofimo Arnulfi, sostiene l’autore che “con riferimento
al regolamento del corpo del 1822, egli ne conferma la derivazione da quello
corpo sia dei comportamenti negativi tenuti da alcuni suoi appartenenti con le sanzioni irro-
gate, sia delle azioni di merito con i riconoscimenti e le ricompense accordate, Carabinieri
1814-1980, Roma, Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri, 1981, pagg. 48-49; secondo
tale opera pubblicata dall’Istituzione la circolare “stampata mensilmente ed inviata ai coman-
di dipendenti, riportava i fatti importanti nel campo, appunto della repressione dei delitti”.
(20) Regolamento Generale cit., art. 593.
(21) Ivi, art. 594.
(22) Ivi, art. 595.
(23) Recueil général des lois, décrets, ordinnances, etc. depuis le mois de Juin 1789 jusqu’au mois d’Août 1830,
annoté par M. Lepec, Avocat à la Cour royale de Paris, tome 15, Parigi, Administration du journal
des notaires et des avocats, 1839, pp. 226-271. Si veda anche Ordonnance du Roi de 29 octobre 1820,
annotée, portant règlement sur le service de la gendarmerie, mise en concordance avec les décisions postérieures
et notamment avec l’ordonnance du 16 mars 1838 sur l’avancement et la nomination aux emplois dans l’ar-
mée, Paris, Léautey, 1851.
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