Page 14 - Rassegna 2022-4_Inserto
P. 14

FLAVIO CARBONE




                  i Carabinieri devono usar prudenza, e non abbandonarsi temerariamente a quell’ardore
                  militare, che non misura gli ostacoli; il coraggio, che è la virtù più brillante de’ Carabinieri
                  Reali, deve riserbarsi contro i malfattori, contro gli individui abbandonati alla vendetta pub-
                  blica, e contro alla resistenza che oppongono i facinorosi di qualsivoglia specie; ma l’azione
                  de’ Carabinieri Reali deve esercitarsi secondo le formalità protettrici, quando non si tratta
                  di conservare la tranquillità e i pacifici abitanti, i quali o si danno ai legittimi passatempi,
                  o si occupano dei loro affari commerciali […] Conservino, lo ripeto, i Carabinieri Reali
                  tutto il loro coraggio per prevenire, attaccare, arrestare ed inseguire i malviventi che sono
                  denunciati, e per l’arresto de’ quali o sono stati richiesti dalle Autorità, o sono autorizzati
                  ad eseguirne il fermo dalle leggi, e dalla natura stessa del loro servizio.
                  Concludeva D’Oncieu de la Bâtie: “L’Ispettore Generale persuaso che i
             signori Uffiziali, Bass’Uffiziali, e Carabinieri sentiranno l’importanza di tutte
             queste considerazioni, e che impiegheranno tutto lo zelo, di cui diedero sin qui
             costante prove, perché a seconda dell’intenzione di S.M. tutti gli ordini emanati
             nelle Regie Patenti, e maggiormente specificati nel Regolamento Generale ven-
             gano eseguiti con tutta quella esattezza, che in tante circostanze ebbe in loro ad
             ammirare”. Così fu distribuito in tutti i comandi il Regolamento Generale.


             4.  La struttura del Regolamento Generale del corpo de’ Carabinieri Reali
                  Dopo  i  documenti  citati  poc’anzi  finalmente  faceva  seguito  il
             Regolamento  Generale  vero  e  proprio,  organizzato  secondo  il  presente
             schema:
                  parte prima. Organizzazione, prerogative, personale; i quattro capitoli che
             la  compongono  (Dell’istituzione  dei  Carabinieri  Reali,  Rango  del  Corpo
             nell’Armata,  Dell’Ispezione  generale,  Personale.  Organizzazione  e  forza  del
             Corpo) ne riportano i caratteri essenziali soprattutto dichiarando espressamente,
             nel primo capitolo, i compiti generali attribuiti ai Carabinieri. Infatti, si precisava
             immediatamente che
                  Il Corpo dé Carabinieri Reali è una forza istituita per invigilare alla pubblica sicurezza,
                  per assicurare nello interno dello Stato ed in campo presso le Regie Armate, la conservazione
                  dell’ordine, o l’esecuzione delle leggi. Una vigilanza attiva, non interrotta, e repressiva, costi-
                  tuisce l’essenza del suo servizio .
                                        (11)
                  Inoltre, si definiva con particolare attenzione e precisione la serie di pre-
             rogative che spettavano ai Carabinieri nel corso delle cerimonie ufficiali che si
             celebravano nel Regno.


             (11)  Ivi, pag. 1, capitolo I, articolo 1.

             12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19