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FLAVIO CARBONE




                  Un secondo elemento di analisi per introdurre il Regolamento Generale è
             legato alle regie patenti del 12 ottobre 1822 che riorganizzavano il corpo dei
             Carabinieri Reali .
                             (6)
                  Tali regie patenti “riguardanti il corpo de’ Carabinieri Reali” rappresentano
             l’intelaiatura giuridica all’interno della quale fu inserito il regolamento.
                  Il  sovrano  così  si  espresse  nella  sua  premessa:  “pienamente  soddisfatti
             della lodevole maniera con la quale il corpo de’ Carabinieri Reali ha compito
             finora alle gravi incumbenze di cui è incaricato, abbiamo ravvisato opportuno
             di provvedere a che il medesimo possa in ogni parte de’ nostri Stati riempire in
             modo uniforme le stesse funzioni”.
                  Tali disposizioni subentravano a quelle del 17 novembre 1821  che già
                                                                               (7)
             dichiaravano l’intento di riorganizzare tutta l’attività dei Carabinieri . Si trattava
                                                                            (8)
             dunque di armonizzare e rendere facilmente applicabili le norme che si erano
             precedentemente sovrapposte e che avrebbero potuto incagliare il servizio. In
             questo senso, il sovrano ne dava pienamente atto: “pel pubblico bene, a porre
             con esattezza i limiti, entro i quali deve ogni azione loro essere circoscritta, e sta-
             bilire con precisione le relazioni loro co’ varj pubblici funzionarj sì militari, che
             giudiziarj, politici od economici”. Si trattava di un testo composto da 124 articoli
             su dodici capitoli, il preambolo e la tabella della forza organica dei Carabinieri,
             attestante l’obiettivo di avere 2007 militari in servizio, compresi gli ufficiali.
                  Tornando alle regie patenti del 1822, sempre nel preambolo era indicato
             che “nell’atto che da un Regolamento Generale verrà più ampiamente provve-
             duto a tutti i particolari del servizio medesimo”.
                  Dunque, era chiaro interesse riuscire a disciplinare, per quanto possibile, il
             servizio dell’Arma attraverso una norma, il Regolamento Generale, che potesse
             presentarsi come un unico corpus a disposizione di ogni militare. Gli 83 articoli
             organizzati su dieci capitoli riescono a sintetizzare le principali disposizioni già
             presenti nel testo dell’anno prima, ma senza quella puntualità eccessiva che si


             (6)  Nella riorganizzazione delle attività di sorveglianza del territorio e di gestione economica dei
                  beni  del  regno,  si  rappresenta  che  poco  dopo  i  provvedimenti  di  riorganizzazione  dei
                  Carabinieri  Reali,  furono  pubblicate  le  regie  patenti  15  ottobre  1822  che  approvarono  il
                  “Regolamento per l’amministrazione de’ Boschi e Selve”. Flavio CARBONE, Un regolamento per
                  amministrare boschi e selve, in Notiziario Storico dell’Arma dei Carabinieri, a. VII (2022), n. 5 (set-
                  tembre/ottobre), pp. 60-61.
             (7)  “colle quali S.M. riunisce in un solo regolamento le varie regole, e provvidenze emanate per deter-
                  minare le attribuzioni, ed il servizio de’ Carabinieri Reali, unendovi alcuni nuovi provvedimenti”.
             (8)  Così nel preambolo: “Avendo noi preso ad esaminare accuratamente le varie regole, e prov-
                  videnze  negli  scorsi  anni  emanate  per  determinare  le  vere  attribuzioni  del  corpo  de’
                  Carabinieri Reali, fissarne i doveri, e dirigerne il servizio, ebbimo a riconoscere essere utilis-
                  sima cosa il raccoglierle tutte in un solo regolamento, unendovi alcuni nuovi provvedimenti,
                  che abbiamo ravvisato opportuni a rendere meno intricato il servizio di questo corpo”.

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