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FLAVIO CARBONE
società piemontese maggiormente compro-
messa con quel moto .
(3)
C’è da dire subito che, nella sua più
che datata ma ancor utile opera apparsa in
occasione del primo centenario di fondazione
dei Carabinieri, il Denicotti non si esprime
né sull’epurazione, né sull’importanza del
Regolamento Generale del corpo dei
Carabinieri Reali che quindi è inserito forse
troppo sommessamente nel processo di
riorganizzazione dei Carabinieri .
(4)
Il moto liberale aveva creato una profonda
spaccatura soprattutto tra gli ufficiali piemontesi,
Ritratto del re di Sardegna, divisi tra chi aveva vissuto l’esperienza sotto le
Carlo Felice di Savoia bandiere napoleoniche e chi era rimasto in attesa
(Fonte: https://commons.wikimedia.org/)
di una restaurazione. I tentativi avviati da
Vittorio Emanuele I al rientro nei suoi possedimenti di “Terraferma” non erano
riusciti a ricucire lo strappo basato, soprattutto dal punto di vista militare, sull’espe-
rienza vissuta sui campi di battaglia europei del primo quindicennio del secolo.
Dunque con l’ascesa al trono del fratello, Carlo Felice, si corse ai ripari
attraverso la repressione, promulgando già il 27 agosto 1822, dunque più di tre
mesi prima del regolamento, il regio editto penale militare .
(5)
Tale proto-codice penale per l’esercito si inseriva in una serie di riforme
che avevano l’obiettivo di razionalizzare l’apparato giudiziario e al contempo
quello afflittivo del piccolo regno di Sardegna.
Il testo militare anticipava la riforma dell’intero sistema giudiziario del 27
settembre dello stesso anno che ridisegnava il complesso sistema della giustizia
ereditata dall’Antico Regime.
(3) Si rinvia a Giorgio MARSENGO, Giuseppe PARLATO, Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti
del 1821, 2 voll. (I - A-E e II - F-Z), Torino, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
- Comitato di Torino, 1982 e 1986.
(4) Ruggero DENICOTTI, Delle vicende dell’Arma dei Carabinieri Reali in un secolo dalla fondazione del
Corpo, Roma, Tipografia dell’unione editrice, 1914, pp. [52-53].
(5) L’editto penale militare organizzava il sistema giudiziario militare, l’organizzazione del pro-
cesso nonché disciplinava le pene e la loro irrogazione. In sostanza si trattava di un interven-
to legislativo strutturato che intervenne sui crimini commessi dai militari. Il testo era orga-
nizzato su due titoli: il primo “Dei consigli di guerra, ed altri a cui spetta di procedere contro
i delitti e colpevoli militari, e di giudicare i medesimi” e “Delle pene militari, e dei delitti a cui
devono applicarsi”. Alcuni cenni in Pier Paolo RIVELLO, La giustizia penale militare ed i codici
penali militari sotto il regno di Sardegna, in Nicola LABANCA, Pier Paolo RIVELLO (a cura di), Fonti
e problemi per la storia della giustizia militare, Torino, Giappichelli editore, 2004.
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