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200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE




                    Proprio  a  tale  scopo,  era  precisato  il  ruolo  dei  formatori:  “Uffiziali  e
               Bass’uffiziali,  che  uniscano  alla  capacità  una  pazienza  instancabile,  come  è
               necessaria per l’istruzione, ed una tale costante applicazione, che gli allievi pren-
               deranno per modello, sarà una garanzia della loro buona riuscita”.
                    Si sottolineava poi la necessità di condurre le ispezioni, quelle che oggi-
               giorno sono definite le visite e le ispezioni, per avere un giudizio imparziale, tra l’altro,
               dei propri dipendenti. Su questo aspetto è necessario tener conto anche delle
               raccomandazioni  dell’ispettore  generale:  “il  Corpo  […]  si  trova  in  questo
               momento con un gran numero di reclute, che conviene istruire per renderle
               capaci e degne di un’Arma così distinta, e che ha resi servizj così importanti allo
               Stato”. Le mutazioni di residenza per tutti i militari rappresentavano la regola
               “ogni volta che il bene del servizio lo esigerà”. Per gli ufficiali inoltre l’articolo V
               attribuiva una lunga serie di doveri, costituendo quelli un esempio anche per i
               militari e ufficiali di altri corpi dell’Armata sarda.
                    La conoscenza dello stesso testo aveva il suo peso e D’Oncieu lo precisò
               molto chiaramente:
                    Il regolamento generale enumera i servizj e gli obblighi de’ Carabinieri Reali, e determina le
                    funzioni speciali d’ogni grado, prescrive il modo con cui deve prestarsi il servizio ordinario e
                    straordinario, spiegando le operazioni tutte e le attribuzioni numerose di quest’Arma. I sig.
                    Uffiziali dovranno avere una perfetta cognizione di tali disposizioni, e sentiranno la neces-
                    sità d’internarsi in tutte le parti del regolamento.
                    I rapporti con le autorità a tutti i livelli trovavano espressione concreta
               attraverso i rapporti mensili ed annuali che i Carabinieri inviavano alle autorità
               superiori e a quelle che esercitavano funzioni giudiziarie o di polizia.
                    Con l’articolo VII, l’attenzione era dedicata al “Servizio dei Carabinieri
               Reali”.
                    Appare molto attuale il pensiero dell’ispettore generale:
                    Il  servizio  della  sicurezza  pubblica,  che  più  particolarmente  è  confidato  al  Corpo  de’
                    Carabinieri Reali, impone ai Militari che lo compongono, degli obblighi, i quali l’interesse
                    generale, e la sicurezza dello Stato devono far loro apprezzare […] Non potrebbero abba-
                    stanza inculcarsi i riguardi e la civiltà, che spesso esigono le qualità delle persone che i
                    Carabinieri per dovere sono frequentemente obbligati d’invigilare.
                    Si sottolineava anche che i rapporti redatti e firmati dagli ufficiali dove-
               vano essere precisi e puntuali in modo tale da informare in modo corretto
               l’ispettore generale perché potesse intervenire correttamente e non a spropo-
               sito.
                    Inoltre, D’Oncieu precisava quanto fosse necessario che


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