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200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE
Proprio a tale scopo, era precisato il ruolo dei formatori: “Uffiziali e
Bass’uffiziali, che uniscano alla capacità una pazienza instancabile, come è
necessaria per l’istruzione, ed una tale costante applicazione, che gli allievi pren-
deranno per modello, sarà una garanzia della loro buona riuscita”.
Si sottolineava poi la necessità di condurre le ispezioni, quelle che oggi-
giorno sono definite le visite e le ispezioni, per avere un giudizio imparziale, tra l’altro,
dei propri dipendenti. Su questo aspetto è necessario tener conto anche delle
raccomandazioni dell’ispettore generale: “il Corpo […] si trova in questo
momento con un gran numero di reclute, che conviene istruire per renderle
capaci e degne di un’Arma così distinta, e che ha resi servizj così importanti allo
Stato”. Le mutazioni di residenza per tutti i militari rappresentavano la regola
“ogni volta che il bene del servizio lo esigerà”. Per gli ufficiali inoltre l’articolo V
attribuiva una lunga serie di doveri, costituendo quelli un esempio anche per i
militari e ufficiali di altri corpi dell’Armata sarda.
La conoscenza dello stesso testo aveva il suo peso e D’Oncieu lo precisò
molto chiaramente:
Il regolamento generale enumera i servizj e gli obblighi de’ Carabinieri Reali, e determina le
funzioni speciali d’ogni grado, prescrive il modo con cui deve prestarsi il servizio ordinario e
straordinario, spiegando le operazioni tutte e le attribuzioni numerose di quest’Arma. I sig.
Uffiziali dovranno avere una perfetta cognizione di tali disposizioni, e sentiranno la neces-
sità d’internarsi in tutte le parti del regolamento.
I rapporti con le autorità a tutti i livelli trovavano espressione concreta
attraverso i rapporti mensili ed annuali che i Carabinieri inviavano alle autorità
superiori e a quelle che esercitavano funzioni giudiziarie o di polizia.
Con l’articolo VII, l’attenzione era dedicata al “Servizio dei Carabinieri
Reali”.
Appare molto attuale il pensiero dell’ispettore generale:
Il servizio della sicurezza pubblica, che più particolarmente è confidato al Corpo de’
Carabinieri Reali, impone ai Militari che lo compongono, degli obblighi, i quali l’interesse
generale, e la sicurezza dello Stato devono far loro apprezzare […] Non potrebbero abba-
stanza inculcarsi i riguardi e la civiltà, che spesso esigono le qualità delle persone che i
Carabinieri per dovere sono frequentemente obbligati d’invigilare.
Si sottolineava anche che i rapporti redatti e firmati dagli ufficiali dove-
vano essere precisi e puntuali in modo tale da informare in modo corretto
l’ispettore generale perché potesse intervenire correttamente e non a spropo-
sito.
Inoltre, D’Oncieu precisava quanto fosse necessario che
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