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FLAVIO CARBONE




                  L’attenzione  ai  sottufficiali  da  parte  piemontese  è  interessante  perché
             mette in luce, a differenza di quanto era disciplinato in Francia, il ruolo di questi
             ultimi. Infatti, proprio questi erano responsabili “della stretta esecuzione di tutti
             gli ordini e richieste che ricevono, e del mantenimento dell’ordine nel distretto
             del loro comando”, rimandando poi ad altre parti del Regolamento la disciplina
             più puntuale delle attività assegnate alle stazioni Carabinieri.
                  Inoltre, la presenza del grado di Appointés di prima e di seconda classe
             inseriva un elemento di valorizzazione per i militari in possesso di lunghi anni
             di servizio e che si distinguevano soprattutto per l’esperienza acquisita al punto
             tale che quelli di prima classe potevano sostituire i sottufficiali nel reggere la
             Stazione in caso di assenza.
                  Dunque, nell’ambito delle loro attribuzioni e dei compiti disciplinati e previsti,
             si conferiva maggiore importanza ai ruoli più bassi della catena di comando,
             lasciando trasparire la volontà di garantire una certa autonomia.
                  Non si trattava, naturalmente, di libertà d’agire senza controllo. Sia al di là,
             sia al di qua delle Alpi erano imposte visite ed ispezioni da parte degli ufficiali
             alle stazioni dipendenti. Ciò che fa la differenza è il disciplinamento.
                  In Francia, quest’ultimo è rigido assegnando anche il mese in cui iniziare
             le visite (nel caso dei chefs d’escadrons e dei capitanes commandant les compagnies de gen-
             darmerie royale le brigate dovevano essere ispezionate due volte l’anno, comin-
             ciando nei mesi di febbraio e di settembre, ex art. 133), mentre al di qua è sta-
             bilito genericamente, per i capitani, di procedere alla visita delle stazioni dirette
             ogni due mesi come fanno i luogotenenti per le loro (artt. 179-188), esonerando
             almeno formalmente i maggiori dall’obbligo (artt. 177-178). Queste ampie attri-
             buzioni non garantiscono solamente maggiore libertà d’azione degli ufficiali a
             livello periferico, in linea con quella tendenza che si percepisce nel paragone
             con il sistema francese, ma addossano responsabilità più alte.
                  Infatti, le differenze si esaltano osservando gli avvenimenti straordinari che
             danno luogo ad un’informativa da parte del luogotenente o di un suo superiore
             alle autorità di governo entro le 24 ore. Nel caso dei Carabinieri si prevedono:
             “1° Le macchinazioni contro il Governo. 2° Le provocazioni alla ribellione. 3°
             Le distribuzioni di denaro od altri oggetti, ed i raggiri d’ogni genere per sedurre
             le  truppe,  indurle  alla  rivolta,  od  a  mancare  altrimenti  ai  proprj  doveri.  4°  I
             maneggi tendenti ad ottenere o favorire la diserzione, od impedire i contingenti
             ad arrendersi al loro dovere. 5° Gli adunamenti armati o non armati aventi carat-
             tere di sedizione, le sommosse popolari. 6° Le arrestazioni dei subornatori, delle
             spie, l’arresto delle loro corrispondenze, o di qualunque carta somministrante
             indizio o prove di delitti o macchinazioni, che attentino alla sicurezza interna od

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