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FLAVIO CARBONE




                  Queste nel regno di Sardegna si concentrarono, per l’Italia del 1848 e della
             prima Guerra d’Indipendenza, nel riformismo che portò alla concessione dello
             Statuto Albertino il 4 marzo di quell’anno, con numerose ricadute anche per i
             Carabinieri Reali . In questo senso, il dibattito parlamentare fu importante e
                             (51)
             l’edificazione di un regime costituzionale portò a un confronto acceso tra i rea-
             zionari e i progressisti. Ad esempio, come già ricordato poc’anzi nel 1852 furo-
             no definitivamente soppressi i Carabinieri Veterani in base alla legge 11 luglio
             1852, n. 1404, recante “Nuove disposizioni relative ai funzionari di pubblica
             sicurezza, ed alla spesa pel personale e per gli uffizi”. L’articolo 4 prevedeva
             espressamente la soppressione del corpo Veterano e l’istituzione in sua vece di
             un  corpo  di  Guardie  di  Pubblica  Sicurezza  da  costituire  con  regolamento
             approvato per decreto reale . Il fittissimo dibattito politico in occasione del-
                                        (52)
             l’approvazione delle disposizioni di legge de quo con particolare attenzione alla
             costituzione del corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza spinse alcuni parla-
             mentari  a  considerazioni  anche  sul  Regolamento  Generale  del  corpo  dei
             Carabinieri Reali.
                  Nel corso della tornata del 31 maggio 1854, il deputato Lorenzo Valerio
             così si esprimeva :
                             (53)
                  La Commissione propone ancora di sottoporre questo nuovo corpo ai regolamenti dei
                  carabinieri. Ma io domando se la Commissione ha preso ad esaminare i regolamenti dei
                  carabinieri del 1822. Se non li ha esaminati, essa secondo me ha fatto cosa precipitata
                  nell’assoggettare ad essi un nuovo corpo. I regolamenti del 1822 sono una cattiva tra-
                  duzione dei regolamenti del 1820 e 1821, se non m’inganno, del corpo della gendarme-
                  ria francese. Ora questi ultimi sono quasi tutti basati sopra le severissime leggi di repres-
                  sione del Governo di Napoleone I. Ma d’allora in poi cioè dal 1822, sonossi introdotte
                  moltissime modificazioni ai regolamenti medesimi pei carabinieri reali, ed ora essi non
                  servono quasi a nulla per quel corpo, e da lungo tempo è sentito il bisogno che vengano
                  riformati e che vengano ad abbracciare quella serie infinita di circolari, di disposizioni
                  le quali, di mese in mese, d’anno in anno, in questo paese classico della burocrazia sono
                  venute a prender luogo degli stessi regolamenti; cosicché è ora una selva opaca, piena di
                  bronchi ed alberi intrecciantisi a vicenda, in cui nessuno più ci vede chiaro. Or bene, vole-
                  te che queste nuove guardie siano assoggettate ad un regolamento per il quale, per lo stes-
                  so corpo che ne conosce tutte le tradizioni, tutte le varie modificazioni è di così incerta
             (51)  E. FACCENDA, I Carabinieri cit., pp. 262-275.
             (52)  Tale nuovo corpo avrebbe assolto le funzioni assegnate con legge 30 settembre 1848 agli
                  apparitori.
             (53)  Su Lorenzo Valerio si veda il profilo in Dizionario Biografico Italiano, ad nomen, consultabile
                  all’indirizzo internet https://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-valerio_%28Dizionario-
                  Biografico%29/, in data 26 dicembre 2022.

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