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200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE
Progressivamente furono date alle stampe alcune disposizioni che integra-
vano e modificavano quanto originariamente previsto nel regolamento. Ciò a
causa della necessità di recepire gli interventi normativi soprattutto nel decennio
che precedette la Seconda Guerra d’Indipendenza e la nascita del Regno d’Italia.
L’Unità d’Italia, tra le numerose conseguenze, accrebbe le dimensioni dell’Arma
dei Carabinieri Reali, attraverso la partecipazione di molti suoi militari ai processi
di costruzione delle forze dell’ordine nei territori di nuova acquisizione . Ciò fu
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fatto diffondendo le disposizioni contenute nel Regolamento Generale del 1822
che trovarono conferma anche nelle parole del ministero degli Interni che ancora
precisava nel 1865: “Deve ritenersi esteso a tutte le Provincie del Regno il
Regolamento del corpo dei Carabinieri Reali 12 ottobre 1822 e tutte le disposi-
zioni che governano il Corpo stesso” . Nonostante tutti i limiti del Regolamento
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Generale e le enormi mutazioni nella forma di Stato e nell’estensione del territo-
rio con compiti immani rispetto ciò che si era fatto nel regno di Sardegna, la bontà
del testo normativo era impregiudicata tanto da avere estimatori anche al di fuori
dell’Arma. Sembra molto interessante il giudizio di un delegato dell’amministra-
zione dell’Interno che nel 1866 tesseva le lodi del Regolamento:
L’Arma dei Carabinieri Reali, che della pubblica vigilanza forma il principal nerbo, è un
Corpo militare e su tutti dell’Esercito ha il primato. Questo Corpo, che giustamente il
Parlamento dichiarò benemerito, e più d’una volta lo qualificò della libertà il palladio, deve,
a mio giudizio, in gran parte il proprio onore al suo impareggiabile Regolamento generale;
che quantunque emanato sotto un assoluto Governo, con poche varianti, potè continuare ad
essere mantenuto in vigore senza difficoltà, ed anzi con molto pregio, anche dopo le politiche
libertà dallo Statuto largite .
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Ecco che proprio osservatori esterni accoglievano favorevolmente il testo
tanto da esaltarne l’importanza per il regolare funzionamento dell’Arma dei
Carabinieri Reali alle prese con una riorganizzazione territoriale e una indispensa-
bile amalgama con nuovi militari appartenenti ad altre regioni e Stati preunitari .
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(58) Sul punto si rinvia a Vincenzo PEZZOLET, Le Gendarmerie pre-unitarie e il Corpo dei Carabinieri Reali
durante i plebisciti in AA.VV., Il Risorgimento e l’Europa. Attori e protagonisti dell’Unità d’Italia nel 150°
anniversario Convegno Nazionale, Roma, Commissione Italiana di Storia Militare, 2011, pp. 79-92.
(59) I dubbi vi furono ma giunsero anche le risposte. Così si espresse il Ministero degli Interni in
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data 24 agosto 1865, divisione 4 , Sezione 1 , n. 22616 di protocollo, rivolgendosi a un pre-
fetto, nella rubrica “Decisioni di massima relative alla legge di pubblica sicurezza” in “La
Legge, Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d’Italia, anno I della legislazione uni-
ficata”, a. VI (1866), n. 6, 7 febbraio, p. 48.
(60) Alessandro CUNIBERTI, Progetto di regolamento per la riorganizzazione del Corpo delle Guardie di Sicurezza
Pubblica del Regno d’Italia, Livorno, Tipografia Odoardo Sardi, 1866, pp. VII-VIII. L’autore si pro-
fessava baccelliere in leggi e delegato di prima classe nell’amministrazione di Sicurezza Pubblica.
(61) V. PEZZOLET, Le Gendarmerie pre-unitarie. Il Corpo dei Carabinieri Reali durante i plebisciti cit., pp. 79-92.
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