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DOTTRINA
In particolare, la Corte ha sostenuto che “il contenuto delle conversazioni
intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non
essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia”,
ciò in considerazione del fatto che la prova è costituita dalle fonie contenute
nella bobina, nella cassetta, nel supporto magnetico o informativo. Ed in effetti,
l’art. 271, comma 1, c.p.p. (117) non richiama la previsione contenuta nell’art. 268,
comma 7, c.p.p. (118) (la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità dell’intercet-
tazione), con la conseguenza che la mancata trascrizione delle conversazioni
non determina l’inutilizzabilità delle informazioni in esse contenute, né è causa
di nullità, non rientrando la fattispecie tra le ipotesi espressamente previste dal
codice di rito, all’art. 178 c.p.p. in tema di nullità di ordine generale.
Questo concetto veniva altresì richiamato nel contenuto di due pronunce
della Corte Costituzionale ove veniva espressamente chiarito che la trascrizione
delle conversazioni intercettate, siano esse telefoniche o ambientali, non è altro
che una rappresentazione grafica del contenuto della captazione (119) . Nello spe-
cifico, la trascrizione è l’operazione mediante la quale un perito o la polizia giu-
diziaria riportano il contenuto di un colloquio presente su un supporto fonico.
Ne consegue che la materiale trasposizione della fonia su un verbale non può
certamente essere considerata di per sé una prova o una fonte di prova.
Rebus sic stantibus e avvalorato da precedenti giurisprudenziali che si
richiamano integralmente (120) , l’attività di captazione è la registrazione di dati
e informazioni che possono essere inserite nel materiale facente parte del
fascicolo per il dibattimento attraverso:
• la lettura del contenuto dell’intercettazione riportato sul verbale di trascrizione;
• l’ascolto della medesima registrazione presente sul supporto fonico;
• la testimonianza sul contenuto della conversazione.
(117) Art. 271, comma 1, c.p.p.: “I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qua-
lora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state
osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3”.
(118) Art. 268, comma 7, c.p.p.: “Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fasci-
colo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle regi-
strazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le
garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel
fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l’utilizzazio-
ne delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle
indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo”.
(119) Corte Cost., Sent. 9 ottobre 2008, n. 336 e Corte Cost., Sent. 17 luglio 2012, nr. 204.
(120) Cass. Pen., Sez. Prima, Sent. 6 ottobre 2000, n. 12082, in CED Cassazione, 2000; Cass. Pen.,
Sez. Quarta, Sent. 3 luglio 2002, n. 28861, in CED Cassazione, 2002; Cass. Pen., Sez. Seconda,
10 ottobre 2003, n. 43606, in CED Cassazione, 2003.
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