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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
relative all’introduzione di un meccanismo non obbligatorio di acquisizione giu-
diziale anticipata delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari o, ove
tale meccanismo non sia attivato dalle parti, una selezione delle conversazioni
rilevanti ed utilizzabili in sede di chiusura delle indagini preliminari.
A seguito dell’anzidetta abrogazione, e di quella della seconda parte del
comma 1 e del comma 1-bis dell’art. 269 c.p.p., scompare dalla normativa di set-
tore il riferimento all’acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del pubblico
ministero e il collegamento tra tale acquisizione e la caduta del segreto. Tuttavia,
viene, però, modificato l’art. 114 c.p.p. con l’introduzione del comma 2-bis che
statuisce che: è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto
delle intercettazioni non acquisite ai sensi dell’art. 268 e 415-bis c.p.p. Nella sua
nuova formulazione, l’art. 269 c.p.p. prevede la conservazione di registrazioni,
verbali e atti relativi alle intercettazioni in apposito archivio gestito e tenuto
sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.
In conclusione, l’art. 268 c.p.p. torna ad essere al centro della disciplina del
deposito e della selezione delle intercettazioni che il d.lgs. n. 216 del 2017 aveva
demandato agli artt. 268-bis, ter e quater.
L’art 268, nella versione vigente, è stato così formulato dal legislatore:
comma 4: i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al
pubblico ministero per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269 (109) ,
entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati pres-
so l’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno
disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi
per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca
necessaria una proroga. In conseguenza dell’abrogazione del comma 4 dell’art.
267 c.p.p., sono stati eliminati dalla norma de qua i riferimenti alle annotazioni;
comma 5: ai difensori dell’imputato è immediatamente dato avviso che,
entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà
di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice
dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informa-
tiche o telematiche indicati dalle parti; che non appaiono irrilevanti, procedendo
anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vitata l’utiliz-
zazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre
che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno
diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima;
(109) L’accesso all’archivio, anche da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, è sog-
getto ad una disciplina di controlli molto rigorosi.
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