Page 79 - Rassegna 2022-3
P. 79

L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE




               relative all’introduzione di un meccanismo non obbligatorio di acquisizione giu-
               diziale anticipata delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari o, ove
               tale meccanismo non sia attivato dalle parti, una selezione delle conversazioni
               rilevanti ed utilizzabili in sede di chiusura delle indagini preliminari.
                     A seguito dell’anzidetta abrogazione, e di quella della seconda parte del
               comma 1 e del comma 1-bis dell’art. 269 c.p.p., scompare dalla normativa di set-
               tore il riferimento all’acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del pubblico
               ministero e il collegamento tra tale acquisizione e la caduta del segreto. Tuttavia,
               viene, però, modificato l’art. 114 c.p.p. con l’introduzione del comma 2-bis che
               statuisce che: è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto
               delle intercettazioni non acquisite ai sensi dell’art. 268 e 415-bis c.p.p. Nella sua
               nuova formulazione, l’art. 269 c.p.p. prevede la conservazione di registrazioni,
               verbali e atti relativi alle intercettazioni in apposito archivio gestito e tenuto
               sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.
                     In conclusione, l’art. 268 c.p.p. torna ad essere al centro della disciplina del
               deposito e della selezione delle intercettazioni che il d.lgs. n. 216 del 2017 aveva
               demandato agli artt. 268-bis, ter e quater.
                     L’art 268, nella versione vigente, è stato così formulato dal legislatore:
                       comma 4: i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al
               pubblico ministero per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269 (109) ,
               entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati pres-
               so  l’archivio  di  cui  all’articolo  269,  comma  1,  insieme  ai  decreti  che  hanno
               disposto,  autorizzato,  convalidato  o  prorogato  l’intercettazione,  rimanendovi
               per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca
               necessaria una proroga. In conseguenza dell’abrogazione del comma 4 dell’art.
               267 c.p.p., sono stati eliminati dalla norma de qua i riferimenti alle annotazioni;
                       comma 5: ai difensori dell’imputato è immediatamente dato avviso che,
               entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà
               di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei
               flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice
               dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informa-
               tiche o telematiche indicati dalle parti; che non appaiono irrilevanti, procedendo
               anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vitata l’utiliz-
               zazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre
               che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno
               diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima;

               (109) L’accesso all’archivio, anche da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, è sog-
                     getto ad una disciplina di controlli molto rigorosi.

                                                                                         77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84