Page 74 - Rassegna 2022-3
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DOTTRINA
entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente
conto dell’evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad
effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affi-
dabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;/
• in caso di urgenza, il pubblico ministero possa disporre l’intercettazione
con queste specifiche modalità, limitatamente ai gravi delitti di cui all’art. 51,
comma 3-bis e 3-quater c.p.p., con successiva convalida del giudice entro 48 ore,
sempre che il decreto d’urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che
rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica
modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
• i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova
soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utiliz-
zati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l’accertamento
dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (ex art. 380 c.p.p.);
• non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i
risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estra-
nei ai fatti per cui si procede.
Questa delega è poi integrata dalle previsioni dei successivi commi da 88 a 91
relativi alla revisione e razionalizzazione dei costi delle intercettazioni.
In attuazione di questa delega è stato emanato il/decreto legislativo n. 216
del 2017 che, in estrema sintesi:
inserisce nel codice penale il/delitto di diffusione di riprese e registrazioni
fraudolente, per punire con la reclusione fino a quattro anni chiunque, parteci-
pando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registra il
contenuto all’insaputa dell’interlocutore (microfoni o telecamere nascoste), per
diffonderlo allo scopo di recare un danno all’altrui reputazione;
a tutela della riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui
con l’assistito, vieta la trascrizione, anche sommaria, di queste comunicazioni;
interviene con riguardo alla garanzia di/riservatezza delle comunicazioni
non rilevanti/a fini di giustizia penale ovvero contenenti dati sensibili preveden-
do che, quando l’ufficiale di polizia giudiziaria che procede all’intercettazione
ascolta una comunicazione di questa natura, non la trascriva, neanche somma-
riamente. L’ufficiale dovrà invece annotare, anche sommariamente, i contenuti
di quelle comunicazioni affinché il pubblico ministero sappia che è stata operata
questa scelta e possa compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione
anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini;
stabilisce che le conversazioni inutilizzabili o contenenti dati sensibili
non pertinenti o irrilevanti dovranno essere custodite all’interno di un apposito
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