Page 76 - Rassegna 2022-3
P. 76

DOTTRINA




                    anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registra-
             zioni, ma non estrarre copia;
                    si dispone che sia il pubblico ministero ad acquisire al fascicolo delle
             indagini  le  comunicazioni  o  conversazioni  utilizzate  per  l’adozione  di  una
             misura cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale
             intercettivo presentato dal pubblico ministero a corredo della richiesta, effettua-
             to dal giudice della cautela, che dovrà restituire al pubblico ministero gli atti
             contenenti  le  comunicazioni  e  conversazioni  intercettate  ritenute  dal  giudice
             non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell’archivio riservato;
                    disciplina le/intercettazioni tra presenti mediante immissione di captato-
             ri informatici/in dispositivi elettronici portatili (cosiddetto/trojan). Tali intercet-
             tazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fonda-
             to motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un’attività criminosa; il presuppo-
             sto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli arti-
             coli 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale. Il pub-
             blico ministero e il giudice dovranno motivare l’esigenza di impiego di questa
             modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono.
             Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l’affidabilità della rete di
             trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti
             della procura della Repubblica e spetterà a un decreto del Ministro della giusti-
             zia  definire  i  dettagli  tecnici  dei  programmi  informatici  da  utilizzare,  che
             dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine
             delle operazioni rendendolo inservibile;
                    semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti
             per i/reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando tali
             reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a cinque anni.
             Se si procede per tali delitti, infatti, l’intercettazione dovrà risultare necessaria (e
             non indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi).
                  Per utilizzare in tali indagini l’intercettazione ambientale con trojan in luo-
             ghi di privata dimora, permane il requisito della attualità dell’attività criminosa;
                    detta una/norma transitoria/in base alla quale la riforma potrà applicarsi
             alle  intercettazioni  autorizzate  dopo  il  180°  giorno  successivo  all’entrata  in
             vigore del decreto legislativo.
                  Preme sottolineare che il d.lgs. n. 216 del 2017, in attuazione dell’anzidetta
             legge delega, nella sua formulazione originaria, aveva attribuito un ruolo fonda-
             mentale alla “selezione delle intercettazioni”, prevedendo, altresì, una disciplina
             a due fasi:
                    deposito delle registrazioni e dei verbali;

             74
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81