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DOTTRINA
anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registra-
zioni, ma non estrarre copia;
si dispone che sia il pubblico ministero ad acquisire al fascicolo delle
indagini le comunicazioni o conversazioni utilizzate per l’adozione di una
misura cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale
intercettivo presentato dal pubblico ministero a corredo della richiesta, effettua-
to dal giudice della cautela, che dovrà restituire al pubblico ministero gli atti
contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice
non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell’archivio riservato;
disciplina le/intercettazioni tra presenti mediante immissione di captato-
ri informatici/in dispositivi elettronici portatili (cosiddetto/trojan). Tali intercet-
tazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fonda-
to motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un’attività criminosa; il presuppo-
sto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli arti-
coli 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale. Il pub-
blico ministero e il giudice dovranno motivare l’esigenza di impiego di questa
modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono.
Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l’affidabilità della rete di
trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti
della procura della Repubblica e spetterà a un decreto del Ministro della giusti-
zia definire i dettagli tecnici dei programmi informatici da utilizzare, che
dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine
delle operazioni rendendolo inservibile;
semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti
per i/reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando tali
reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a cinque anni.
Se si procede per tali delitti, infatti, l’intercettazione dovrà risultare necessaria (e
non indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi).
Per utilizzare in tali indagini l’intercettazione ambientale con trojan in luo-
ghi di privata dimora, permane il requisito della attualità dell’attività criminosa;
detta una/norma transitoria/in base alla quale la riforma potrà applicarsi
alle intercettazioni autorizzate dopo il 180° giorno successivo all’entrata in
vigore del decreto legislativo.
Preme sottolineare che il d.lgs. n. 216 del 2017, in attuazione dell’anzidetta
legge delega, nella sua formulazione originaria, aveva attribuito un ruolo fonda-
mentale alla “selezione delle intercettazioni”, prevedendo, altresì, una disciplina
a due fasi:
deposito delle registrazioni e dei verbali;
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