Page 75 - Rassegna 2022-3
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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE




               archivio riservato, con facoltà di ascolto ma non di copia, fino alla conclusione
               della procedura sancita dall’art. 268 c.p.p. commi 6 e 7;
                       in relazione alla procedura di/selezione delle intercettazioni, disciplina la
               fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle
               parti di prenderne cognizione, e la fase dell’acquisizione del materiale intercet-
               tato al fascicolo delle indagini, che segue una duplice procedura a seconda che
               le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura
               cautelare. Nel primo caso, l’acquisizione è disposta dal pubblico ministero a
               seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secon-
               do  caso  è  disposta  dal  giudice  che  ha  autorizzato  le  operazioni  all’esito  di
               un/contradditorio/tra accusa e difesa che può essere/anche solo cartolare;
                       prevede che al termine della procedura di selezione, i difensori riceveranno
               copia degli atti nonché la trascrizione peritale del contenuto delle intercettazioni;
                       stabilisce che la procedura ex art. 268 c.p.p., ove non fosse stata già intra-
               presa, sarà attivata nei casi di emissione di “avviso all’indagato della conclusione
               delle indagini preliminari” o di “decreto di giudizio immediato”;
                       dispone che le conversazioni inutilizzabili non saranno oggetto di tra-
               scrizione sommaria, ad eccezione dei casi in cui il pubblico ministero: ne auto-
               rizzi la trascrizione, con apposito decreto, giacché ritenute rilevanti.
                       prevede che i difensori possano ottenere la trasposizione su supporto
               informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle
               operazioni. La/trascrizione delle intercettazioni, attualmente prevista al termine
               dell’udienza di stralcio, dovrà invece essere effettuata all’apertura del dibatti-
               mento; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia delle intercettazioni;
                       dispone che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo
               siano restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio riservato
               sopra citato, tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero e siano coperti da
               segreto; ogni accesso all’archivio dovrà essere registrato. Il GIP potrà accedere
               e ascoltare le registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registra-
               zioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti;
                       per quanto riguarda l’uso delle intercettazioni nel procedimento caute-
               lare, la riforma prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal
               pubblico ministero, quanto nell’ordinanza del giudice che concede la misura,
               possano essere/riprodotti solo i brani essenziali/delle comunicazioni intercetta-
               te, che risultino necessari a sostenere la richiesta del pubblico ministero o a
               motivare la decisione del giudice. In altri termini le richieste di misure cautelari
               del pubblico ministero, al giudice, non dovranno contenere conversazioni inu-
               tilizzabili, includenti dati sensibili non pertinenti o irrilevanti;


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