Page 70 - Rassegna 2022-3
P. 70

DOTTRINA




                  Tuttavia, nonostante le procedure disciplinate dal più volte richiamato
             art. 268 c.p.p., apparivano chiare e funzionali, sino ad oggi, la selezione delle
             conversazioni ritenute “rilevanti” ha avuto sede, nel contradditorio tra le parti,
             in  dibattimento  e,  precisamente,  nella  precipua  fase  dell’ammissione  delle
             prove. Tale procedura ha preso piede a causa dell’“onerosità” dell’art. 268 c.p.p.
             e in ragione dell’attività di trascrizione rivelatasi - inutile - in tutti quei casi in cui
             le parti optavano per la scelta di un rito alternativo.
                  Sulla scorta di quanto sopra, la recente giurisprudenza ha affermato l’ine-
             sistenza delle preclusioni temporali e, in particolar modo, delle operazioni peri-
             tali previste dall’art. 268, comma 7, c.p.p., poiché non costituivano una funzione
             di quella “prova” che era già stata consacrata in fase di registrazione, bensì una
             funzione che si manifestava con l’eliminazione di tutte quelle comunicazioni giu-
             dicate “manifestamente irrilevanti”. La cosiddetta “udienza a stralcio”, in virtù
             di quanto asserito, veniva sempre omessa sino alla fase dibattimentale con la
             possibilità di gravi pregiudizi: diffusione di conversazioni non pertinenti o non
             rilevanti, lesive della reputazione o contenenti dati sensibili di persone indagate.
                  La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, ha dichiarato l’il-
             legittimità costituzionale dell’art. 268 c.p.p. nella parte in cui limitava il diritto
             della difesa all’ascolto delle intercettazioni dopo il deposito previsto dal comma 7.
             I difensori non avevano la possibilità di ottenere la trasposizione, su nastro,
             delle conversazioni o comunicazioni che l’autorità giudiziaria aveva utilizzato
             per l’emissione di un provvedimento cautelare. La stessa Cassazione, in recenti
             pronunce,  ha  aperto  alla  possibilità  di  ampliare  il  diritto  al  rilascio  di  copie
             anche in assenza della procedura di stralcio. Ciò, avveniva nella fase della chiu-
             sura delle indagini preliminari o dopo l’avviso dell’udienza preliminare.
                  Nel  corso  degli  anni,  l’indirizzo  espresso  dalla  Corte  di  Cassazione  ha
             subito dei cambiamenti. Nonostante la Corte avesse mutato il suo orientamento
             sulla tesi (103)  scaturita dalla sentenza Mancuso nella quale sono stati ritenuti vali-
             di i casi in cui la difesa chiedesse una copia delle registrazioni a seguito dell’at-
             tivazione, del pubblico ministero della procedura ex art. 268 c.p.p.; in una recen-
             te sentenza la Cassazione è ritornata sui suoi passi. Il cambio di tendenza della
             Corte è attribuibile alla pubblicazione del d.lgs. n. 216/2017, detta norma ha
             fatto sì che la Cassazione affermasse che: “è indiscutibile il diritto degli indagati
             e dei difensori di estrarre copia integrale del fascicolo del pubblico ministero al
             termine delle indagini preliminari e, quindi, anche il diritto di controllare e valu-
             tare il significato delle intercettazioni attraverso la duplicazione dei file” (104) .

             (103) Tesi inizialmente avallata.
             (104) Cass., Sez. Quinta, 38409/2017.

             68
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75