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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
Tenendo ben presente che ricade sotto la responsabilità esclusiva del pub-
blico ministero, la valutazione riguardo all’operatività della tutela prevista, per la
quale dovrà garantire la riservatezza e l’efficacia della garanzia del difensore, di
seguito si rappresentano le ricorrenti casistiche sul tema, con le soluzioni rite-
nute più idonee:
a. Intercettazione diretta del difensore. È una condizione che potrebbe verificar-
si qualora il cosiddeto “bersaglio” risulti essere un avvocato, o perché iscritto
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nel registro ex art. 355 c.p.p., quale persona indagata, ovvero perché il profes-
sionista risulta parte offesa. In entrambe le circostanze, l’intercettazione è con-
sentita e il contenuto delle comunicazioni o conversazioni sarà, di regola,
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oggetto di trascrizione nel brogliaccio di ascolto e nelle note informative,
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comprese quelle da utilizzare per le richieste di autorizzazione e proroga delle
intercettazioni nonché nelle richieste del pubblico ministero al giudice. Tuttavia
particolare attenzione dovrà essere posta al contenuto delle conversazioni atti-
nenti alla funzione difensiva ed a tutte le conversazioni del difensore con sog-
getti estranei alle indagini, nonché attinenti alla sua attività professionale, per le
quali, la polizia giudiziaria, in caso di dubbio, dopo l’ascolto, dovrà richiedere la
valutazione del pubblico ministero procedente.
b. Intercettazione indiretta di colloqui tra l’indagato e il suo difensore.
Circostanza molto più frequente è l’intercettazione cosiddetta indiretta del
difensore, che si verifica ogniqualvolta venga intercettata una conversazione tra
l’indagato - “bersaglio” - ed il suo legale. La polizia giudiziaria operante, avrà
l’onere di riscontrare, sia attraverso l’ascolto che attraverso ulteriori accertamenti:
se il difensore abbia ricevuto un formale mandato; se i colloqui che avvengano
con un difensore privo di mandato, abbiano ad oggetto l’attività difensiva. Per
tali conversazioni, qualora si realizzino le condizioni suddette, opera il divieto,
pertanto, non potranno essere in alcun modo riportate nel brogliaccio, sul quale
in corrispondenza della conversazione, oltre alla data, l’ora e l’apparato, andrà
riportata l’annotazione “conversazione con il difensore non utilizzabile”.
(90) Per bersaglio, deve intendersi, alla luce del disposto dell’art. 267, comma 5 c.p.p., ogni singola
utenza/dispositivo elettronico portatile oggetto di intercettazione/captazione identificato da
un RIT (Registro delle Intercettazioni Telefoniche), riconducibile a un soggetto che rivesta
la posizione di indagato o parte offesa.
(91) La Corte di Cassazione ha stabilito, che esulano dall’applicazione della disciplina delle garan-
zie di inutilizzabilità prestate dall’articolo 103 c.p.p., le intercettazioni disposte nei confronti
dell’esercente la professione legale sottoposto ad indagine. Sul tema: Cass. Pen., Sez.
Seconda, 16 maggio 2006, n. 31177, (rv. 234858), in CED Cassazione, 2006; Cass. Pen., Sez.
Sesta, 16 ottobre 2018, n. 10893, in Massima redazionale, 2019.
(92) Il cosiddetto brogliaccio di ascolto è quell’atto realizzato dalla polizia giudiziaria, per documentare
la trascrizione, anche sommaria, del contenuto delle comunicazioni intercettate. Tale docu-
mento costituisce il primo filtro di selezione delle conversazioni o comunicazioni captate.
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