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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
Pertanto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legitti-
mità, che rappresenta l’attuale e prevalente orientamento maggioritario, il divieto
di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, stabilito dall’art. 271, comma 2,
c.p.p., è posto, così come precedentemente argomentato, a tutela dell’avvocato,
come degli altri soggetti indicati nell’art. 200, comma 1, c.p.p. e dell’esercizio
della sua funzione, ancorché non formalizzato in un mandato professionale, pur-
ché detto esercizio sia causa della conoscenza del fatto, ben potendo un avvoca-
to venire a conoscenza, in ragione della sua professione, di fatti relativi ad un
soggetto del quale non sia difensore. Ne concerne che detto divieto, in stretto
collegamento con l’art. 103, comma 5, c.p.p., sussiste ed è operativo quando le
conversazioni o le comunicazioni intercettate siano pertinenti all’attività profes-
sionale svolta dai soggetti indicati nell’art. 200, comma 1, c.p.p. e riguardino, di
conseguenza, fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata, a
nulla rilevando il fatto che si tratti di intercettazione anche indiretta poiché ad
esempio difensore in un altro procedimento di tipo civile o amministrativo. Per
converso il divieto di utilizzazione stabilito dall’art. 271, comma 2, c.p.p., non
sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano per-
tinenti all’attività professionale svolta dalle persone indicate nell’art. 200, comma
1, c.p.p., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della pro-
fessione dalle stesse esercitata; il giudice del merito dovrà sempre interrogarsi
sulla utilizzabilità delle intercettazioni, facendosi carico di esplicitare le ragioni
della non pertinenza delle stesse al mandato difensivo, o la sussistenza di altre
condizioni che possano rendere utilizzabili quelle intercettazioni e -in caso di
comunicazioni da parte del legale, potenzialmente generatrici di condotte illecite
- illustrare, sotto un profilo oggettivo, con necessaria chiarezza, la gravità indi-
ziaria circa la capacità di quest’ultimo, di costituire un valido punto di riferimen-
to, ben oltre i limiti sottesi alla sua qualità di legale, tale da consentire all’indagato
o agli indagati di perseverare nell’azione criminosa, oppure di garantirsi eventuali
profitti illeciti, direttamente o indirettamente realizzati .
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3. Il ruolo della Polizia Giudiziaria
3.1 I divieti posti dall’art. 103 c.p.p. e le ricadute su ascolto e trascrizione delle intercettazioni
(A cura del Sottotenente Roberto Fanelli)
La garanzia costituzionale del diritto di difesa , comprende il diritto alla
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difesa tecnica e, dunque, anche il diritto - ad essa strumentale - di conferire con
(73) Cass. pen., Sez. Quarta, Sent. 24 giugno 2020, n. 31548, in CED Cassazione, 2021.
(74) Art. 24, comma 2, Cost: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.
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