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DOTTRINA




                  Ne consegue che l’inutilizzabilità delle intercettazioni con il proprio difen-
             sore sussiste quand’anche l’indagato non abbia ancora comunicato all’autorità
             procedente la nomina del difensore ai sensi dell’art. 96 c.p.p., in quanto ciò che
             rileva ai fini della garanzia di cui all’art. 103 è la esclusiva natura del colloquio,
             senza tener conto della formalizzazione del mandato di difensore . La prescri-
                                                                           (61)
             zione, non traducendosi pertanto in un divieto assoluto di conoscenza ex ante,
             implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione
             comporta l’inutilizzabilità delle risultanze dell’ascolto non consentito, ai sensi
             dell’art. 103, comma settimo, e la distruzione della relativa documentazione, a
             norma dell’art. 271 c.p.p.
                  Ne deriva che non ricorre il divieto di utilizzazione delle risultanze di una
             conversazione, quando nel corso della stessa il difensore comunichi al proprio
             assistito l’avvenuta autorizzazione dei colloqui in carcere con il genitore, trat-
             tandosi di circostanza non inerente alla funzione difensiva e comunque liberal-
             mente ottenibile dagli inquirenti per altra via . Analogamente per la fattispecie
                                                       (62)
             relativa all’intercettazione di colloqui tra un avvocato sottoposto ad indagine ed
             i suoi assistiti, anch’essi indagati, in cui la Suprema Corte di Cassazione, ha rite-
             nuto  immune  da  censure  la  valutazione  di  utilizzabilità  delle  intercettazioni
             motivata, in sede di riesame, con il fatto che i colloqui, tra l’altro connotati da
             familiarità e confidenzialità, erano risultati estranei al rapporto professionale tra
             il legale e gli assistiti .
                                (63)
                  Le conversazioni o comunicazioni inerenti alla funzione difensiva, sono
             individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, anche a seguito di una verifica suc-
             cessiva  all’eventuale  captazione  che  non  sia  stata  disposta  nei  confronti  del
             difensore in quanto tale, ragion per cui, si ritengono utilizzabili, ai fini dell’iden-
             tificazione del presunto responsabile di un reato, elementi tratti da una conver-
             sazione del medesimo soggetto, sottoposto ad intercettazione, con il suo difen-
             sore anche in un procedimento civile, trattandosi di elementi non attinenti alla
             funzione difensiva relativa al procedimento penale .
                                                             (64)
                  In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione nel 2008, ha rite-
             nuto utilizzabile, ai fini dell’identificazione della voce dell’indagato captata nel
             corso  di  una  intercettazione  telefonica,  una  conversazione  intervenuta  sulla
             medesima utenza tra la di lui moglie e quello che era il suo difensore .
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             (61)  Cass. Pen., Sez. Quinta Sent. 18 febbraio 2003, n. 12944, (rv. 224251), in CED Cassazione, 2003.
             (62)  Cass. Pen., Sez. Sesta Sent. 4 maggio 2005, n. 36600, (rv. 232266), in CED Cassazione, 2005.
             (63)  Cass. Pen., Sez. Quinta Sent. 25 settembre 2014, n. 42854 (rv. 261081), in CED Cassazione, 2014.
             (64)  Cass. Pen., Sez. Sesta Sent. 4 luglio 2006, n. 34065, (rv. 234865), in CED Cassazione, 2006.
             (65)  Cass. pen., Sez. Sesta, Sent. 3 giugno 2008, n. 38578, (rv. 241510), in CED Cassazione, 2008.

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