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DOTTRINA
Ne consegue che l’inutilizzabilità delle intercettazioni con il proprio difen-
sore sussiste quand’anche l’indagato non abbia ancora comunicato all’autorità
procedente la nomina del difensore ai sensi dell’art. 96 c.p.p., in quanto ciò che
rileva ai fini della garanzia di cui all’art. 103 è la esclusiva natura del colloquio,
senza tener conto della formalizzazione del mandato di difensore . La prescri-
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zione, non traducendosi pertanto in un divieto assoluto di conoscenza ex ante,
implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione
comporta l’inutilizzabilità delle risultanze dell’ascolto non consentito, ai sensi
dell’art. 103, comma settimo, e la distruzione della relativa documentazione, a
norma dell’art. 271 c.p.p.
Ne deriva che non ricorre il divieto di utilizzazione delle risultanze di una
conversazione, quando nel corso della stessa il difensore comunichi al proprio
assistito l’avvenuta autorizzazione dei colloqui in carcere con il genitore, trat-
tandosi di circostanza non inerente alla funzione difensiva e comunque liberal-
mente ottenibile dagli inquirenti per altra via . Analogamente per la fattispecie
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relativa all’intercettazione di colloqui tra un avvocato sottoposto ad indagine ed
i suoi assistiti, anch’essi indagati, in cui la Suprema Corte di Cassazione, ha rite-
nuto immune da censure la valutazione di utilizzabilità delle intercettazioni
motivata, in sede di riesame, con il fatto che i colloqui, tra l’altro connotati da
familiarità e confidenzialità, erano risultati estranei al rapporto professionale tra
il legale e gli assistiti .
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Le conversazioni o comunicazioni inerenti alla funzione difensiva, sono
individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, anche a seguito di una verifica suc-
cessiva all’eventuale captazione che non sia stata disposta nei confronti del
difensore in quanto tale, ragion per cui, si ritengono utilizzabili, ai fini dell’iden-
tificazione del presunto responsabile di un reato, elementi tratti da una conver-
sazione del medesimo soggetto, sottoposto ad intercettazione, con il suo difen-
sore anche in un procedimento civile, trattandosi di elementi non attinenti alla
funzione difensiva relativa al procedimento penale .
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In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione nel 2008, ha rite-
nuto utilizzabile, ai fini dell’identificazione della voce dell’indagato captata nel
corso di una intercettazione telefonica, una conversazione intervenuta sulla
medesima utenza tra la di lui moglie e quello che era il suo difensore .
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(61) Cass. Pen., Sez. Quinta Sent. 18 febbraio 2003, n. 12944, (rv. 224251), in CED Cassazione, 2003.
(62) Cass. Pen., Sez. Sesta Sent. 4 maggio 2005, n. 36600, (rv. 232266), in CED Cassazione, 2005.
(63) Cass. Pen., Sez. Quinta Sent. 25 settembre 2014, n. 42854 (rv. 261081), in CED Cassazione, 2014.
(64) Cass. Pen., Sez. Sesta Sent. 4 luglio 2006, n. 34065, (rv. 234865), in CED Cassazione, 2006.
(65) Cass. pen., Sez. Sesta, Sent. 3 giugno 2008, n. 38578, (rv. 241510), in CED Cassazione, 2008.
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