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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE




               qui al vaglio è necessario de facto l’ascolto della conversazione sì da comprender-
               ne contenuto e operatività: opera quindi in limine il divieto di registrazione e in
               ogni caso di inutilizzabilità a fini probatori.
                     Da ultimo l’articolo 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 216 del 19 dicembre
               2017 prevede che indipendentemente dalla sanzione della inutilizzabilità, quan-
               do le conversazioni e le comunicazioni sono state comunque intercettate, il loro
               contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e si dà solo atto
               della data, ora e dispositivo della captazione, che, per previsione codicistica,
               appunto, non è registrabile .
                                         (46)

                       • Art. 266 - Limiti di ammissibilità
                     La norma apre il capo quarto - intercettazioni di conversazioni e comuni-
               cazioni - del titolo terzo - mezzi di ricerca della prova del libro terzo - prove -
               del codice di rito.
                     Le disposizioni normative non rendono all’interprete la definizione del
               termine intercettazione; la stessa si ricava dal suo significato intrinseco seman-
               tico sulla scorta della evoluzione tecnologica degli strumenti di captazione. La
               portata normativa di tale attività di indagine si colora con la indicazione positiva
               dei luoghi, delle modalità, dell’oggetto e del soggetto captato.
                     Delineano quindi l’attività interiettiva: la terzietà di colui che capta rispetto
               ai soggetti che comunicano, la riservatezza del loro dialogo secondo la loro
               volontà, la clandestinità della captazione in relazione al modo con cui si appren-
               de e si capta l’altrui conversazione. Si ha quindi che l’attività  che incontra i limi-
               ti di cui all’articolo 266 in disamina è la captazione occulta e contestuale di
               comunicazione o conversazione  fra due o più soggetti con modalità oggettiva-
               mente idonee allo scopo posta in essere da soggetti estranei alle stesse, utiliz-
               zando strumenti tecnici di percezione in grado di vanificare le cautele poste a
               protezione della interazione fra i soggetti intercettati;  superando il normale
               sentire sensibile dell’uomo, ottenendo la fissazione della comunicazione altrui e
               realizzando una prova storica diretta .
                                                   (47)
                     I problemi applicativi dello strumento della intercettazione si allineano alle
               previsioni costituzionali già esaminate dell’articolo 15 in punto di segretezza e
               riservatezza della sfera privata.
                     Proprio a tale ragione la norma individua specificamente i reati presuppo-
               sto per l’accertamento dei quali è prevista soltanto la captazione di cui trattasi;
               definisce,  altresì,  i  limiti  oggettivi  per  l’ammissibilità  della  intercettazione  di

               (46)  Commentario Codice di Procedura Penale Wolters Kluver - Leggi d’Italia.
               (47)  Cass., SS.UU., 24 maggio 2003; Cass., SS.UU., 23 febbraio 2000.

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