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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
qui al vaglio è necessario de facto l’ascolto della conversazione sì da comprender-
ne contenuto e operatività: opera quindi in limine il divieto di registrazione e in
ogni caso di inutilizzabilità a fini probatori.
Da ultimo l’articolo 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 216 del 19 dicembre
2017 prevede che indipendentemente dalla sanzione della inutilizzabilità, quan-
do le conversazioni e le comunicazioni sono state comunque intercettate, il loro
contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e si dà solo atto
della data, ora e dispositivo della captazione, che, per previsione codicistica,
appunto, non è registrabile .
(46)
• Art. 266 - Limiti di ammissibilità
La norma apre il capo quarto - intercettazioni di conversazioni e comuni-
cazioni - del titolo terzo - mezzi di ricerca della prova del libro terzo - prove -
del codice di rito.
Le disposizioni normative non rendono all’interprete la definizione del
termine intercettazione; la stessa si ricava dal suo significato intrinseco seman-
tico sulla scorta della evoluzione tecnologica degli strumenti di captazione. La
portata normativa di tale attività di indagine si colora con la indicazione positiva
dei luoghi, delle modalità, dell’oggetto e del soggetto captato.
Delineano quindi l’attività interiettiva: la terzietà di colui che capta rispetto
ai soggetti che comunicano, la riservatezza del loro dialogo secondo la loro
volontà, la clandestinità della captazione in relazione al modo con cui si appren-
de e si capta l’altrui conversazione. Si ha quindi che l’attività che incontra i limi-
ti di cui all’articolo 266 in disamina è la captazione occulta e contestuale di
comunicazione o conversazione fra due o più soggetti con modalità oggettiva-
mente idonee allo scopo posta in essere da soggetti estranei alle stesse, utiliz-
zando strumenti tecnici di percezione in grado di vanificare le cautele poste a
protezione della interazione fra i soggetti intercettati; superando il normale
sentire sensibile dell’uomo, ottenendo la fissazione della comunicazione altrui e
realizzando una prova storica diretta .
(47)
I problemi applicativi dello strumento della intercettazione si allineano alle
previsioni costituzionali già esaminate dell’articolo 15 in punto di segretezza e
riservatezza della sfera privata.
Proprio a tale ragione la norma individua specificamente i reati presuppo-
sto per l’accertamento dei quali è prevista soltanto la captazione di cui trattasi;
definisce, altresì, i limiti oggettivi per l’ammissibilità della intercettazione di
(46) Commentario Codice di Procedura Penale Wolters Kluver - Leggi d’Italia.
(47) Cass., SS.UU., 24 maggio 2003; Cass., SS.UU., 23 febbraio 2000.
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