Page 53 - Rassegna 2022-3
P. 53
L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
diritto alla difesa “tecnica” propriamente detta e la pari possibilità dell’azione,
per agire e far valere dinanzi al giudice le proprie ragioni, avvalendosi nel proce-
dimento dell’assistenza di un professionista legale: la difesa tecnica sarebbe un
inutile contenitore se alla parte non fosse attribuito un reale potere difensivo, e
questo non troverebbe soddisfazione se l’individuo non potesse avvalersi del
soggetto che ha le potenzialità e le capacità di attuare la posizione assistita .
(41)
Tale dualismo comporta a cascata una serie di effettivi poteri difensivi,
come tali inviolabili ed insopprimibili: il diritto a partecipare al processo - nel giu-
dizio audiatur et altera pars - deve svolgersi in condizioni di completa ed effettiva
eguaglianza delle parti davanti al giudice imparziale, nell’assunzione delle prove,
ponendo domande ed eccezioni e opposizioni, conoscendo tempestivamente gli
atti processuali, con pieno utilizzo di tutti i mezzi istruttori previsti dall’ordina-
mento, con equi poteri di azione e di difesa. Nel processo penale la difesa tec-
nica è non solo garantita ma è obbligatoria, con il diritto alla nomina del difen-
sore di fiducia e, in mancanza, di uno nominato ex officio: si tratta di difensori
professionisti, al fine di assicurare ad ogni individuo la garanzia di una completa
e corretta prospettazione giuridica delle ragioni e delle richieste delle parti .
(42)
Codice di procedura penale
• Art. 103, comma 5 - Garanzie di libertà del difensore
L’articolo 103, comma 5, c.p.p., apportando una soluzione sul piano siste-
matico rispetto alle previsioni del precedente codice, accorpa in sé tutte le rego-
le relative ad ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni
e comunicazioni, in tutti i casi in cui è coinvolto l’esercizio del diritto di difesa,
per l’imputato, e ai sensi dell’articolo 61, comma 2, per la persona sottoposta ad
indagini. Tanto, in linea con la garanzia costituzionale dell’articolo 24, comma 2
e articolo 15, comma 1. L’impianto attuale e la previsione dei limiti posti nella
generale attività investigativa prendono le mosse dagli interessi tutti in conflitto,
attuando così la tutela del valore che l’articolo 24 protegge in ogni stato e del
procedimento e la piena garanzia del segreto professionale.
Il contemperamento fra l’interesse pubblico sotteso alla attività investiga-
tiva e il diritto alla difesa come cristallizzato nell’impianto costituzionale porta
ai limiti di cui, in particolare, al comma 5 dell’articolo 103, ove si esclude in
maniera netta la possibilità di attuare atti intercettivi di ogni conversazione e
comunicazione fra la parte privata e, fra i vari soggetti che operano nel processo
nel suo interesse, il difensore.
(41) C. Cost. 39/1961; C. Cost. 46/1957.
(42) C. Cost. 29/1962; C. Cost. 69/1970.
51