Page 53 - Rassegna 2022-3
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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE




               diritto alla difesa “tecnica” propriamente detta e la pari possibilità dell’azione,
               per agire e far valere dinanzi al giudice le proprie ragioni, avvalendosi nel proce-
               dimento dell’assistenza di un professionista legale: la difesa tecnica sarebbe un
               inutile contenitore se alla parte non fosse attribuito un reale potere difensivo, e
               questo non troverebbe soddisfazione se l’individuo non potesse avvalersi del
               soggetto che ha le potenzialità e le capacità di attuare la posizione assistita .
                                                                                      (41)
                     Tale  dualismo  comporta  a  cascata  una  serie  di  effettivi  poteri  difensivi,
               come tali inviolabili ed insopprimibili: il diritto a partecipare al processo - nel giu-
               dizio audiatur et altera pars - deve svolgersi in condizioni di completa ed effettiva
               eguaglianza delle parti davanti al giudice imparziale, nell’assunzione delle prove,
               ponendo domande ed eccezioni e opposizioni, conoscendo tempestivamente gli
               atti processuali, con pieno utilizzo di tutti i mezzi istruttori previsti dall’ordina-
               mento, con equi poteri di azione e di difesa. Nel processo penale la difesa tec-
               nica è non solo garantita ma è obbligatoria, con il diritto alla nomina del difen-
               sore di fiducia e, in mancanza, di uno nominato ex officio: si tratta di difensori
               professionisti, al fine di assicurare ad ogni individuo la garanzia di una completa
               e corretta prospettazione giuridica delle ragioni e delle richieste delle parti .
                                                                                       (42)

                       Codice di procedura penale
                       • Art. 103, comma 5 - Garanzie di libertà del difensore
                     L’articolo 103, comma 5, c.p.p., apportando una soluzione sul piano siste-
               matico rispetto alle previsioni del precedente codice, accorpa in sé tutte le rego-
               le relative ad ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni
               e comunicazioni, in tutti i casi in cui è coinvolto l’esercizio del diritto di difesa,
               per l’imputato, e ai sensi dell’articolo 61, comma 2, per la persona sottoposta ad
               indagini. Tanto, in linea con la garanzia costituzionale dell’articolo 24, comma 2
               e articolo 15, comma 1. L’impianto attuale e la previsione dei limiti posti nella
               generale attività investigativa prendono le mosse dagli interessi tutti in conflitto,
               attuando così la tutela del valore che l’articolo 24 protegge in ogni stato e del
               procedimento e la piena garanzia del segreto professionale.
                     Il contemperamento fra l’interesse pubblico sotteso alla attività investiga-
               tiva e il diritto alla difesa come cristallizzato nell’impianto costituzionale porta
               ai limiti di cui, in particolare, al comma 5 dell’articolo 103, ove si esclude in
               maniera netta la possibilità di attuare atti intercettivi di ogni conversazione e
               comunicazione fra la parte privata e, fra i vari soggetti che operano nel processo
               nel suo interesse, il difensore.

               (41)  C. Cost. 39/1961; C. Cost. 46/1957.
               (42)  C. Cost. 29/1962; C. Cost. 69/1970.

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