Page 49 - Rassegna 2022-3
P. 49

L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE




                       • Art. 4  - Riservatezza.
                              (29)
                     La direttiva in esame, che si pone nel solco del riconoscimento reciproco fra
               gli Stati delle pronunce rispettivamente emesse dalle Autorità nazionali, si applica
               ad indagati ed imputati in procedimenti penali sin dal momento in cui ne ricevono
               notizia dall’autorità procedenti, e trova piena applicazione fino alla fine del pro-
               cedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva. Sul punto, l’articolo 2 prevede,
               al pari delle previsioni del nostro ordinamento, che la direttiva trovi applicazione
               anche a chi divenga indagato o imputato già in sede di primo interrogatorio.
                     L’articolo 3 delinea i contenuti minimi del diritto, già conosciuto dall’ordi-
               namento sovranazionale con la direttiva 2012/13/UE, ad avere un avvocato. I
               tempi e le modalità dell’esercizio alla difesa devono essere tali da renderla piena
               ed effettiva, evitando ogni ritardo indebito. La lettera a) dell’articolo 3, comma 3,
               contempla come momento a decorrere dal quale il diritto in disamina deve essere
               assicurato già “prima dell’interrogatorio”: atto da non intendersi in senso forma-
               le ma piuttosto sostanziale secondo la ratio e la logica garantista della direttiva nel
               suo complesso e nelle sue finalità. Sul punto soccorre il ventesimo considerando
               che esclude gli interrogatori e le domande preliminari della polizia miranti alla
               sola identificazione dell’interessato o alla verifica del possesso di armi o per altre
               questioni di sicurezza, i controlli su strada o controlli periodici su base causale.
               Va superato tuttavia il termine letteralmente inteso considerando che anche per
               le sole sommarie informazioni solo in limitate ipotesi, quali la immediatezza del
               fatto e per la immediata prosecuzione delle indagini, come ai sensi dell’art. 350,
               comma 5, c.p.p. può prescindersi dalla assistenza del difensore, invero essenziale
               in ogni altro momento. Le previsioni dell’articolo 3 vanno in necessario combi-
               nato disposto con quanto stabilito dall’articolo 4 in punto di riservatezza, per
               cui anche prima dell’interrogatorio deve assicurarsi la garanzia di poter incon-
               trare e conferire riservatamente con il proprio difensore, che deve essere pre-
               sente per poter partecipare effettivamente all’incombente .
                                                                       (30)
                     Il legislatore nazionale si è limitato ad intervenire solo laddove l’ordina-
               mento  interno  non  era  aderente  agli  intenti  della  direttiva,  non  toccando  le
               norme, che - invece - erano già conformi all’ordinamento comunitario, ivi com-
               prese quelle che tutelano i colloqui tra difensore e indagato.
               (29)  Art. 4 - Riservatezza
                     Gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni fra indagati o imputati e il
                     loro difensore nell’esercizio del loro diritto di avvalersi di un difensore previsto dalla presente
                     direttiva. Tale comunicazione comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni
                     telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale.
               (30)  La  Direttiva  2013/28/UE  sul  diritto  al  difensore  e  a  comunicare  con  terzi  e  Autorità
                     Consolari in caso di provazione della libertà personale, www.dirittopenalecontemporaneo.it,
                     29 novembre 2013.

                                                                                         47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54