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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
• Art. 4 - Riservatezza.
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La direttiva in esame, che si pone nel solco del riconoscimento reciproco fra
gli Stati delle pronunce rispettivamente emesse dalle Autorità nazionali, si applica
ad indagati ed imputati in procedimenti penali sin dal momento in cui ne ricevono
notizia dall’autorità procedenti, e trova piena applicazione fino alla fine del pro-
cedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva. Sul punto, l’articolo 2 prevede,
al pari delle previsioni del nostro ordinamento, che la direttiva trovi applicazione
anche a chi divenga indagato o imputato già in sede di primo interrogatorio.
L’articolo 3 delinea i contenuti minimi del diritto, già conosciuto dall’ordi-
namento sovranazionale con la direttiva 2012/13/UE, ad avere un avvocato. I
tempi e le modalità dell’esercizio alla difesa devono essere tali da renderla piena
ed effettiva, evitando ogni ritardo indebito. La lettera a) dell’articolo 3, comma 3,
contempla come momento a decorrere dal quale il diritto in disamina deve essere
assicurato già “prima dell’interrogatorio”: atto da non intendersi in senso forma-
le ma piuttosto sostanziale secondo la ratio e la logica garantista della direttiva nel
suo complesso e nelle sue finalità. Sul punto soccorre il ventesimo considerando
che esclude gli interrogatori e le domande preliminari della polizia miranti alla
sola identificazione dell’interessato o alla verifica del possesso di armi o per altre
questioni di sicurezza, i controlli su strada o controlli periodici su base causale.
Va superato tuttavia il termine letteralmente inteso considerando che anche per
le sole sommarie informazioni solo in limitate ipotesi, quali la immediatezza del
fatto e per la immediata prosecuzione delle indagini, come ai sensi dell’art. 350,
comma 5, c.p.p. può prescindersi dalla assistenza del difensore, invero essenziale
in ogni altro momento. Le previsioni dell’articolo 3 vanno in necessario combi-
nato disposto con quanto stabilito dall’articolo 4 in punto di riservatezza, per
cui anche prima dell’interrogatorio deve assicurarsi la garanzia di poter incon-
trare e conferire riservatamente con il proprio difensore, che deve essere pre-
sente per poter partecipare effettivamente all’incombente .
(30)
Il legislatore nazionale si è limitato ad intervenire solo laddove l’ordina-
mento interno non era aderente agli intenti della direttiva, non toccando le
norme, che - invece - erano già conformi all’ordinamento comunitario, ivi com-
prese quelle che tutelano i colloqui tra difensore e indagato.
(29) Art. 4 - Riservatezza
Gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni fra indagati o imputati e il
loro difensore nell’esercizio del loro diritto di avvalersi di un difensore previsto dalla presente
direttiva. Tale comunicazione comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni
telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale.
(30) La Direttiva 2013/28/UE sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e Autorità
Consolari in caso di provazione della libertà personale, www.dirittopenalecontemporaneo.it,
29 novembre 2013.
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