Page 44 - Rassegna 2022-3
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DOTTRINA
Tra le garanzie dell’accusato - accanto al diritto ad una informazione
dettagliata dell’accusa scritta , alla facoltà di presenziare al dibattimento e alla
(6)
nomina su richiesta di un difensore d’ufficio, alla possibilità di confrontarsi
direttamente con i testi a carico e di far citare, alle stesse condizioni dei testi
dell’accusa, i testi a discarico , al diritto al silenzio e al right to be heard - figura
(8)
(7)
il diritto alla libera comunicazione con il difensore e al tempo necessario alla
preparazione della difesa .
(9)
I diritti di difesa elencati in via esemplificativa, ma non esaustiva, dall’arti-
colo 6 al paragrafo 3, mirano a stabilire l’uguaglianza fra accusa e difesa. La
norma pone l’attenzione su due elementi della difesa effettiva: la questione delle
facilitazioni e quella del tempo. In altri termini, l’accusato deve poter organiz-
zare la sua difesa in maniera appropriata senza limiti all’uso di mezzi difensivi.
Il tempo deve essere messo a piena disposizione dell’accusato, in relazione alla
natura del processo, alla complessità della causa e della fase della procedura,
proteggendo l’accusato da un processo affrettato e assicurandogli al contempo
il diritto ad un processo che si definisca entro un termine adeguato, senza che
ciò vada a discapito dei diritti a lui spettanti .
(10)
A tal fine, essenziale è il contatto con il suo difensore e quindi la piena
libertà nelle consultazioni .
(11)
Il diritto alla piena difesa, secondo le prospettazioni enunciate, deve essere
assicurato anche prima del rinvio del fascicolo per il giudizio o, comunque, non
appena vi sia il compimento di atti cosiddetti garantiti e l’equità del processo
rischi di essere lesa sotto tale profilo.
(6) PÉLISSIER e SASSI c Francia, GC, §51.
(7) CAN c Austria, §51.
(8) Il diritto ad essere ascoltati ed il confronto diretto nel giudizio con l’accusatore, tanto nel-
l’ambito del più ampio principio del contraddittorio disciplinato dalle costituzioni e dalle
legislazioni nazionali.
(9) MATTOCCIA c Italia, § 61.
(10) Ciò vale sia all’inizio che nel corso del processo, alla luce delle eventuali sopravvenienze che
richiedono nuovi termini di studio e tutela, garantendo il pieno diritto di ottenere rinvio o
aggiornamento della udienza.
Fra le facilitazioni necessarie che la Carta riconosce c’è quella di prendere visione dei risultati
delle indagini svolte nel corso del procedimento, per poter approntare una piena ed efficace
difesa da assicurare nel concreto tenendo conto di ogni circostanza, non da ultimo la condi-
zione di detenzione dell’accusato e quindi le necessità organizzative per il suo trasporto e per
la piena interlocuzione col difensore. L’accusato ha pieno diritto ad accedere personalmente
o tramite i suoi rappresentanti al fascicolo processuale, così da conoscere già prima delle
udienze gli elementi di prova e le osservazioni e richieste da formulare in replica (cfr.
KREMZOW c Austria, §52).
(11) Sotto tale profilo il pieno diritto alla difesa è il diritto a difendersi personalmente, di avere
l’assistenza di un difensore di fiducia e quello di essere assistito gratuitamente da un avvocato
(PAKELLI c Germania, §31).
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