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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
prescindere dalle modalità di acquisizione del contenuto e dei dati, anche qua-
lora forniti da terzi o aliunde acquisiti .
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Si ritiene valido e coerente un minimo di controllo sulla corrispondenza
dei detenuti purché sempre nei limiti dei fini della società democratica e per
superiori obiettivi quali la prevenzione di reati; ma, nella considerazione che
solo tramite la corrispondenza il detenuto può intrattenere contatti con l’esterno,
con la famiglia, con il difensore, la esautorazione di tali forme di conversazione
integrerebbe piena violazione del diritto; non può quindi anche aprirsi il plico
trasmesso o ricevuto, non può trattenersi lo stesso omettendone la spedizione,
non può procedersi alla sua restrizione o distruzione, alla limitazione del nume-
ro di lettere e pacchi trasmissibili, al divieto anche sotto forma di sanzione disci-
plinare .
(21)
Proprio in relazione alla corrispondenza con il difensore la recente pro-
nuncia della Corte Costituzionale ha recepito i dettami internazionali e riba-
(22)
dito con forza la portata dell’inviolabilità della corrispondenza anche per i dete-
nuti soggetti al regime speciale di cui all’art 4-bis dell’O.P. con i propri difensori,
innalzando la protezione della segretezza del rapporto difensivo ribadendo che
tale forma di comunicazione non sia tra quelle assoggettabili a visto di censura
dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non esclude dalla sottopo-
sizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con il difensore, situa-
zione contrastante con il dato testuale dell’art. 103, comma 6, c.p.p. che espres-
samente lo menziona .
(23)
Valutazioni ed osservazioni devono rendersi a parte per il contatto del
detenuto con il difensore che è coperto dal segreto professionale e ogni limita-
zione non può incidere con il superiore diritto alla difesa che non subisce limiti
o censure o divieti. Solo circostanze eccezionali, fondate su ipotesi concrete di
contenuto illecito a tutela della sicurezza dell’ordine pubblico, della sicurezza e
della prevenzione di reati, consentono i limiti di legge attuati in maniera tale da
non permettere abusi da parte dell’autorità penitenziaria o giudiziaria .
(24)
(20) NARINEN c Finlandia, §32; GOLDER c Regno Unito, §43; CAMPBELL c Regno Unito, §33;
FOXLEY c Regno Unito, §30; LAMBERT c Francia, §21.
(21) SILVER e altri c Regno Unito, §98; DOERGA c Paesi Bassi, §53.
(22) C. Cost. sent. 18/2022, cc. 1° dicembre 2021, § 4.4.2.
(23) E che vieta espressamente il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra gli
imputati - ancorché detenuti o internati - e i propri difensori, salvo che nell’ipotesi in cui l’au-
torità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato, e sempre
che siano state osservate le formalità prescritte dall’art. 35 delle Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
(24) YEFIMENKO c Russia, §144.
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