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DOTTRINA
Quanto alla ordinaria corrispondenza fra assistito e difensore, in ossequio
al superiore principio del diritto alla concreta ed effettiva difesa, si ritiene che
ogni ingerenza possa essere attuata solo nei limiti della legge. Corrispondenza
è da intendersi in senso ampio, trattandosi di quella scritta, telefonica o telema-
tica. Il diritto è assicurato perché comunque funzionale al corretto andamento
della giustizia, ma per tale stesso motivo, lo stesso non è inviolabile, per cui la
perpetrazione di un reato consente l’ingerenza nel contatto fra difensore e dife-
so. Ma la stessa legge che consente tale ingerenza deve stabilirne limiti e pre-
supposti per assicurare che non vi siano abusi e arbitrarietà, nel giusto contem-
peramento fra il fine di giustizia e il fine dell’accusato di avere pieno esercizio
del diritto di difesa .
(25)
Dal combinato disposto degli articoli citati emerge il principio secondo il
quale all’accusato deve essere assicurata la libera comunicazione con il difensore
e il tempo necessario alla preparazione della difesa.
Riferimenti sovranazionali
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2013/48/UE ,
(26)
recepita con il d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184
• Considerazione n. 22 ;
(27)
• Art. 3, comma 3, lettera a) - Diritto di avvalersi di un difensore nel
(28)
procedimento penale;
(25) Cfr. HELANDER c Finlandia, dec., §53; PETROV c Bulgaria, §43; CAMPBELL c Regno Unito,
§48; ERDEM c Germania, §65.
(26) Parlamento Europeo - Dir. 22 ottobre 2013, n. 2013/48/UE - Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento pena-
le e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare
un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private
della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Pubblicata nella
G.U.U.E. 6 novembre 2013, n. L. 294 e recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. 15 settembre
2016, n. 184.
(27) Considerazione n. 22 - Indagati e imputati dovrebbero avere il diritto di incontrare in privato il
difensore che li assiste. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti
la durata e la frequenza di tali incontri, tenendo conto delle circostanze del procedimento, in
particolare della complessità del caso e degli adempimenti procedurali applicabili. Gli Stati
membri possono altresì stabilire disposizioni pratiche per garantire la sicurezza, in particolare
del difensore e dell’indagato o imputato, nel luogo in cui avviene tale incontro. Tali disposi-
zioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto degli
imputati o indagati di incontrare il loro difensore.
(28) Art. 3, comma 3. - Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale
Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:
a) gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in
privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da
parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria.
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