Page 48 - Rassegna 2022-3
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DOTTRINA




                  Quanto alla ordinaria corrispondenza fra assistito e difensore, in ossequio
             al superiore principio del diritto alla concreta ed effettiva difesa, si ritiene che
             ogni ingerenza possa essere attuata solo nei limiti della legge. Corrispondenza
             è da intendersi in senso ampio, trattandosi di quella scritta, telefonica o telema-
             tica. Il diritto è assicurato perché comunque funzionale al corretto andamento
             della giustizia, ma per tale stesso motivo, lo stesso non è inviolabile, per cui la
             perpetrazione di un reato consente l’ingerenza nel contatto fra difensore e dife-
             so. Ma la stessa legge che consente tale ingerenza deve stabilirne limiti e pre-
             supposti per assicurare che non vi siano abusi e arbitrarietà, nel giusto contem-
             peramento fra il fine di giustizia e il fine dell’accusato di avere pieno esercizio
             del diritto di difesa .
                               (25)
                  Dal combinato disposto degli articoli citati emerge il principio secondo il
             quale all’accusato deve essere assicurata la libera comunicazione con il difensore
             e il tempo necessario alla preparazione della difesa.

             Riferimenti sovranazionali
                    Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2013/48/UE ,
                                                                                      (26)
             recepita con il d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184
                    • Considerazione n. 22 ;
                                          (27)
                    • Art. 3, comma 3, lettera a)  - Diritto di avvalersi di un difensore nel
                                               (28)
             procedimento penale;


             (25)  Cfr. HELANDER c Finlandia, dec., §53; PETROV c Bulgaria, §43; CAMPBELL c Regno Unito,
                  §48; ERDEM c Germania, §65.
             (26)  Parlamento Europeo - Dir. 22 ottobre 2013, n. 2013/48/UE - Direttiva del Parlamento
                  Europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento pena-
                  le e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare
                  un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private
                  della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Pubblicata nella
                  G.U.U.E. 6 novembre 2013, n. L. 294 e recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. 15 settembre
                  2016, n. 184.
             (27)  Considerazione n. 22 - Indagati e imputati dovrebbero avere il diritto di incontrare in privato il
                  difensore che li assiste. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti
                  la durata e la frequenza di tali incontri, tenendo conto delle circostanze del procedimento, in
                  particolare della complessità del caso e degli adempimenti procedurali applicabili. Gli Stati
                  membri possono altresì stabilire disposizioni pratiche per garantire la sicurezza, in particolare
                  del difensore e dell’indagato o imputato, nel luogo in cui avviene tale incontro. Tali disposi-
                  zioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto degli
                  imputati o indagati di incontrare il loro difensore.
             (28)  Art. 3, comma 3. - Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale
                  Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:
                  a) gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in
                  privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da
                  parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria.

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